Effetti dello scioglimento limitatamente ad un socio: il regime della responsabilità




In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio (morte, recesso ed esclusione) l'art. 2290 cod. civ. sancisce il permanere della responsabilità del medesimo (o dei suoi eredi) verso i terzi delle obbligazioni contratte dalla società fino al giorno in cui si è verificato l'evento che ha determinato il venir meno della singola partecipazione sociale (Cass. Civ. Sez. I, 6987/03 ). Ne segue, a contrario, che il socio non più facente parte della compagine sociale (o gli eredi di quello defunto) non risponda delle obbligazioni contratte successivamente a tale momento nel corso della gestione.

Chiarito questo aspetto, è il caso di precisare che, stante la valenza del tutto generale della norma in esame (che si applica ad ogni tipo di società a base personale) la dinamica della responsabilità non può che seguire le regole proprie di ciascun tipo. Così, trattandosi di società semplice, si farà applicazione degli artt. 2267 e 2268 cod. civ. nota1, venendo in considerazione una società in nome collettivo il riferimento sarà costituito dall'art. 2304 cod. civ., che vale a contrassegnare anche la posizione dell'accomandatario.

Una volta che il socio non più tale (ovvero gli eredi del defunto) fosse stato costretto a pagare, vanterebbe comunque diritto di regresso per l'intero verso la società e, si reputa, proporzionalmente alla partecipazione sociale, nei confronti degli altri soci rimasti in società (cfr. Tribunale di Pavia, 18/06/1992 ). In senso limitativo, escludendosi cioè il regresso nei confronti della società, limitandolo soltanto agli altri soci si è tuttavia pronunciata la S.C. (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12310/99; si veda anche Tribunale di Milano, 24/03/2003 che ha statuito nel senso della rivalsa nei confronti del socio amministratore in relazione alle obbligazioni contratte successivamente al recesso del socio escusso dai terzi).

Ai sensi del II comma dell'art. 2290 cod. civ., lo scioglimento "dev'essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei", in difetto di che è inopponibile a coloro che l'avessero incolpevolmente ignorato. La disposizione, che prevedeva un'ipotesi di pubblicità di fatto, deve essere intesa alla stregua della riforma del registro delle imprese operata in esito all'entrata in vigore della l. 29 dicembre 1993 n. 580 . Attualmente infatti il deposito e la relativa iscrizione presso il registro delle imprese (nella apposita sezione speciale) della documentazione riflettente lo scioglimento del rapporto sociale costituisce non semplicemente idonea pubblicità, ma propriamente il modello di pubblicità legalmente previsto, come tale atto a produrre l'effetto dell'opponibilità (cfr.Cass. Civ., Sez. V, 6230/13) nota2 .

Note

nota1

E' dunque il caso di segnalare come, limitatamente alla società semplice, quando fosse stato inserito il patto di limitazione di responsabilità per le obbligazioni sociali, esso sarebbe opponibile anche ai terzi.
top1

nota2

Occorre tuttavia sottolineare che, mentre per le altre società di persone la pubblicità nel registro delle imprese svolge la tipica funzione dichiarativa, per quanto attiene alle società semplici essa è prevista solo in funzione notiziale (se si prescinde dalle società che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228). Ben potrebbe pertanto prospettarsi a carico del socio uscente, stante l'intatta prescrizione del II comma dell'art. 2290 cod. civ. , un onere di comunicazione al terzo ulteriore rispetto alla mera iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese.
top2

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Effetti dello scioglimento limitatamente ad un socio: il regime della responsabilità"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti