Effetti della simulazione tra le parti



In relazione agli effetti inter partes della simulazione occorre distinguere tra simulazione assoluta e relativa nota1 .

Ai sensi dell'art. 1414 cod.civ., il negozio simulato è assolutamente improduttivo di effetti.
Se Tizio aliena simulatamente un bene a Caio, costui non acquista realmente il bene: qualora quest'ultimo intenda comportarsi come proprietario, il primo potrà sempre dedurre la natura soltanto fittizia del trasferimento.
Ponendo che il titolare apparente del diritto simulatamente alienato pretenda di esercitare i diritti connessi, l'altra parte dell'accordo simulatorio può pertanto agire in giudizio per far dichiarare la simulazione e, conseguentemente, far accertare l'improduttività di effetti del contratto simulato intercorso.
Sotto questo aspetto, l'inefficacia assoluta originaria pare accomunare le sorti del contratto nullo e di quello simulatonota2 .

Per quanto riguarda la simulazione relativa, prescindendo dalla totale inefficacia del negozio palese simulato (o meglio: dei soli elementi investiti dall'accordo simulatorio, ai quali si sostituiscono quelli effettivamente voluti: Cass. Civ. Sez. III, 10009/03 ), tra le parti avrà vigenza ed effetto l'assetto di interessi contenuto nel contratto dissimulato, celato. Esso è infatti il negozio realmente voluto ed al quale le parti intendevano vincolarsi.
Tutto ciò qualora si verifichi la condizione prevista dal II comma dell'art. 1414 cod.civ., ossia che "sussistano i requisiti di sostanza e di forma".
Sotto il profilo processuale è possibile osservare che la domanda di simulazione relativa proposta in appello per la prima volta, essendo stata dedotta in primo grado unicamente la domanda di accertamento della simulazione assoluta, costituisce domanda nuova, improponibile in secondo grado a norma dell'art. 345 cod.proc.civ. (Cass. Civ., 5003/93).

Note

nota1

In senso critico rispetto al valore della distinzione, si vedano Pellicanò,Il problema della simulazione nei contratti, Padova, 1988, p. 12; Valente, Nuovi profili della simulazione, Milano, 1961, p. 170, i quali ritengono che la distinzione tra simulazione assoluta e simulazione relativa, sia in realtà inadeguata a livello logico e a livello normativo.
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nota2

Così Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1986, p. 154; Pellicanò, cit., p. 96; Betti,Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt.dir.civ. diretto da Vassalli, XV, Torino, 1960, p. 403.
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Bibliografia

  • PELLICANO, Il problema della simulazione nei contratti,, Padova, 1988
  • STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961
  • VALENTE, Nuovi profili della simulazione e della fiducia, Milano, 1961

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