Effetti della simulazione per i terzi



Nella nozione di terzi rispetto alla fattispecie simulata, debbono comprendersi sia gli aventi causa da uno degli autori del negozio simulato (per tali intendendosi coloro che, da una delle parti simulanti, abbiano acquistato diritti o garanzie reali sui beni che formarono l'oggetto del negozio simulato), sia quelli che ne siano semplicemente creditori . Gli uni e gli altri si dividono, a propria volta, in terzi acquirenti e terzi creditori del finto alienante (titolare effettivo) e terzi acquirenti, nonché terzi creditori del finto acquirente (titolare apparente).

Nella simulazione soggettiva (interposizione di persona) titolare apparente è, in ogni caso, la persona interposta. Il titolare effettivo potrà essere, secondo i casi, o l'alienante (se, vietata l' interposizione, l'alienazione sia nulla, dunque improduttiva di effetti) o il dissimulato acquirente (se l'alienazione è valida).

Per terzi intendendosi in definitiva tutti i soggetti estranei all'accordo simulatorio (che, giova  ricordare, assume nella interposizione fittizia una struttura trilatere, coinvolgendo anche il soggetto interposto) sinteticamente è possibile delineare le distinzioni che seguono :

  1. aventi causa dal simulato alienante;
  2. aventi causa dal simulato acquirente;
  3. creditori del simulato alienante;
  4. creditori del simulato acquirente. I creditori di cui ai punti a. e b. si possono ulteriormente distinguere in:


  1. creditori chirografari;
  2. creditori provvisti di garanzia reale;
  3. creditori che hanno compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni del titolare apparente. La categoria di cui al punto 2 che precede, in realtà rientra in quella degli aventi causa e, dunque, non possiede rilevanza normativa autonoma.

L'art.1415 I°comma cod.civ. prescrive anzitutto l'inopponibilità della simulazione ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente nota1 . Non rientra in questa nozione il coniuge di un soggetto al quale sia stato simulatamente venduto un bene in realtà donatogli, al fine di dichiarare al primo inopponibile la simulazione e per l'effetto far ricadere nell'ambito della comunione il bene acquisito (Cass. Civ., 7470/97 ). Nè i contraenti, nè i creditori del simulato alienante, nè gli aventi causa da quest'ultimo possono contestare il fondamento dell'acquisto effettuato dal terzo avente causa dal simulato acquirente in buona fede nota2 , come meglio si vedrà in sede di analisi di questo specifico aspetto.

Note

nota1

In tale categoria devono essere ricompresi tutti coloro i quali hanno conseguito un effetto giuridico favorevole in dipendenza della stipulazione del negozio simulato (Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 706).
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nota2

E' scontato osservare che tale principio deve comunque essere coordinato con le regole della trascrizione: quando il contratto simulato è soggetto a trascrizione, non è sufficiente la buona fede, occorre altresì la priorità della trascrizione dell'acquisto del terzo rispetto alla trascrizione della domanda di accertamento della simulazione (Bianca, cit., p. 707; Ferri, Della trascrizione immobiliare, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, vol. VI, Bologna - Roma, 1977, p. 263).
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Bibliografia

  • FERRI, ZANELLI, Della trascrizione (Artt.2643-2696), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXI, 1977


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