Effetti della simulazione per i creditori



Nell'ambito del fenomeno simulatorio i rapporti tra creditori (per tali dovendosi intendere quelli chirografari, ovvero, al più, coloro che abbiano intrapreso azioni esecutive, con l'esclusione di chi vanti garanzie reali, da qualificarsi più correttamente come avente causa da colui che le abbia rilasciate) sono regolati dall'art. 1416 cod.civ. apri.

Il I°comma della norma citata dispone che coloro i quali in buona fede abbiano compiuto atti di esecuzione sui beni del titolare apparente vantano una speciale protezione, essendo assimilati agli aventi causa dal simulato acquirente. L'equiparazione è evidente anche nell'elemento dalla buona fede che deve assisterli.

Ribadendo che i creditori muniti di garanzia reale sono tutelati direttamente dall'art. 1415 cod.civ. quali aventi causa dall'apparente titolare, verifichiamo il grado di tutela accordata ai creditori chirografari.

  1. Relativamente alle parti della simulazione:
  2. i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che li pregiudica ai sensi dell'art. 1416 cod.civ.. Essi hanno dunque la possibilità di contestare l'atto siccome simulato, allo scopo di assoggettare ad esecuzione i beni che solo apparentemente sono usciti dal patrimonio del proprio debitore;
  3. i creditori del simulato acquirente nulla possono se non compiere atti di esecuzione, eseguiti i quali vengono ad esser tutelati nella misura già riferita (assimilazione agli aventi causa dal simulato acquirente) nota1 . Qualora il simulato alienante agisca al fine di far dichiarare la natura simulata dell'atto, i creditori del simulato acquirente ne saranno pertanto pregiudicati nella misura in cui non abbiano compiuto anteriormente atti di esecuzione. Anche nell'ambito dei rapporti tra i creditori delle parti si riscontra una situazione simile a quella che concerne in genere i terzi. Perciò i creditori dell'apparente alienante hanno interesse a far valere la simulazione, in quanto vengono ad esserne pregiudicati. Essi infatti non possono, fino al momento in cui non abbiano dimostrato la natura simulata dell'atto di disposizione, agire sui beni che sono solo apparentemente usciti dal patrimonio del loro debitore. I creditori dell'acquirente simulato hanno evidentemente un interesse di segno opposto. Essi hanno tutto da guadagnare dalla possibilità di espropriare i beni che sono fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore. E' tuttavia chiaro che, potendo tanto i creditori del simulato alienante quanto quest'ultimo far prevalere la realtà sull'apparenza, le loro aspettative generiche devono cedere il passo ai primi, a meno che le loro aspettative non si siano concretate con atti di esecuzione. In base alle cose dette è possibile riferire che:


  1. Relativamente ai rapporti tra essi creditori:
l'ultimo comma dell'art. 1416 cod.civ. sancisce la prevalenza dei creditori del simulato alienante sui creditori del simulato acquirente qualora il credito di essi sia anteriore all'atto simulato nota2 .
Il principio si giustifica in base all'osservazione che i creditori del simulato alienante hanno concesso credito a quest'ultimo sulla base della situazione a loro conosciuta in tale momento. Appare dunque giustificabile che le loro ragioni vengano anteposte a quelle dei creditori del simulato acquirente, indipendentemente dal fatto che questi ultimi abbiano concesso credito prima o dopo l'atto simulato. In ogni caso, quand'anche i creditori del simulato acquirente avessero fatto conto dell'esistenza nel patrimonio del proprio debitore dei beni simulatamente acquistati, a fronte della medesima situazione riferita ai creditori del simulato alienante, pare equo che questi ultimi possano far prevalere la realtà sull'apparenza. Non si vede motivo per cui ciò non dovrebbe accadere, a parità di affidamento.
Al contrario, quando il credito fosse stato concesso al simulato alienante dopo l'atto di disposizione, il di lui creditore non si sarebbe basato su un'apparente consistenza patrimoniale. Giova rilevare che, nell'eventualità in cui il creditore del simulato alienante abbia concesso il proprio credito successivamente all'atto di disposizione, possono darsi due distinte evenienze, se valutate dal punto di vista del creditore del simulato acquirente.
Può darsi infatti che costui abbia concesso credito successivamente all'acquisto simulato effettuato dal proprio debitore oppure può essere che questa situazione si sia comunque verificata prima dell'acquisizione simulata. Nel primo caso il creditore potrebbe aver riposto affidamento nell'apparente capienza patrimoniale del debitore, non altrettanto nella seconda ipotesi.
La legge non distingue queste distinte ipotesi, assumendo in considerazione esclusivamente il punto di vista del creditore del simulato acquirente nota3 .
Sia nell'uno, sia nell'altro caso si dovrebbe fare pertanto applicazione delle norme di carattere generale: liberi i terzi di far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, libero ogni creditore di agire esecutivamente e, in tal modo di potersi comunque giovare del I°comma dell'art. 1416 cod.civ..

Note

nota1

E' evidentemente pur sempre salva l'efficacia della trascrizione, in base alla quale, trattandosi di immobili o mobili registrati occorre che il pignoramento sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda volta ad accertare la simulazione (Carresi, Il contratto, in Tratt.dir.civ. diretto da Cicu e Messineo, XXI, Milano, 1987, p. 406; Ferri, Della trascrizione immobiliare, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1971, p. 263.
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nota2

Ciò semprechè si tratti di creditori chirografari. Nel caso di creditori del simulato acquirente assistiti da diritti reali di garanzia o da privilegi, il conflitto segue le regole comuni sull'ordine delle garanzie (Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 708).
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nota3

La legge si occupa del creditore in genere (Così Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. dir.civ. diretto da Cicu e Messineo, vol. XXI, t. 2, Milano, 1972, p. 512). V'è chi (Andrioli, Profili processualistici della simulazione, in Studi Redenti, Milano, 1951, p. 446) ha affrontato la situazione del creditore ipotecario del simulato acquirente (ipotesi nella quale sorge il problema della opponibilità o meno, ai terzi, del carattere simulato del contratto).

L'art. 1415 cod.civ.  stabilisce che la simulazione è inopponibile al creditore ipotecario semprechè questi fosse in buona fede al momento dell'iscrizione dell'ipoteca e a condizione che tale iscrizione abbia preceduto la trascrizione della domanda giudiziale di simulazione.

Parte della dottrina ha definito l'ipotesi menzionata "ipoteca su bene altrui" (Pestalozza, Titolo esecutivo ed ipoteca, nella ricostruzione del negozio dissimulato, in Riv.dir.comm., 1945, p. 26).

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Bibliografia

  • ANDRIOLI, Profili processualistici della simulazione, Milano, Studi Redenti, 1951
  • CARRESI, Il contratto, Milano, Tratt. dir.civ. dir da Cicu-Messineo cont. Mengoni, 1987
  • FERRI, ZANELLI, Della trascrizione (Artt.2643-2696), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXI, 1977
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Trattato Cicu e Messineo, 1968
  • PESTALOZZA, Titolo esecutivo ed ipoteca , nella ricostruzione del negozio dissimulato, Riv.dir.comm., 1945


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