Effetti della separazione



Per effetto della separazione viene assicurato il prioritario soddisfacimento con i beni del defunto dei di lui creditori che l'abbiano promossa (I comma art. 512 cod. civ. ). In un certo senso si può dire che la prelazione è duplice: da un lato garantisce che i creditori dell'erede non possano concorrere sui beni ereditari, dall'altro permette ai creditori separatisti di anteporre le proprie ragioni di credito a quelle dei creditori non separatisti nota1. Quest'ultima proposizione deve tuttavia essere verificata alla luce del modo di disporre dell'art. 514 cod. civ. , oggetto di separata analisi. A ben vedere infatti una piena deroga alla par condicio creditorum è limitata al caso in cui il valore della parte dei beni ereditari non separata sarebbe bastato a soddisfare i creditori ed i legatari non separatisti.

Note

nota1

Palazzo, Le successioni, t. 1, in Tratt. di dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p. 383; Ferrari, voce Separazione beni del defunto, in Enc. dir., p. 1479.
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Bibliografia

  • FERRARI, Separazione beni del defunto, Enc. dir., XLI, 1989
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, I, 2000

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