Effetti della rinunzia all'eredità



La caratteristica saliente della rinunzia all'eredità è costituita dalla retroattività degli effetti. Il I comma dell'art. 521 cod.civ. dispone infatti che colui il quale rinunzia all'eredità viene considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Una volta intervenuta la rinunzia il chiamato perde subito il possesso ed i poteri di cui agli artt. 460 e 486 cod.civ. (pur rimanendo ferma la valenza degli atti di amministrazione eventualmente compiuti dal chiamato anteriormente all'atto dismissivo). La delazione diviene inoltre operativa per i chiamati in subordine nota1.

Occorre peraltro aver presente il principio che scaturisce dall'art. 525 cod.civ. , ai sensi del quale è comunque possibile per il rinunziante revocare la rinunzia ( rectius : compiere un'accettazione "tardiva" cronologicamente successiva alla rinunzia), almeno fino al tempo in cui l'eredità non sia stata acquisita dagli altri chiamati.

Quanto alla sorte della delazione in esito al compimento dell'atto abdicativo del chiamato occorre distinguere: se, in difetto di testamento, la successione è regolata dalla legge, l'art.522 cod.civ. prescrive che la parte del rinunziante si accresce a quella di coloro che avrebbero concorso con quest'ultimo, salvo l'operatività della rappresentazione (nonchè quella dell'ultimo comma dell'art. 571 cod.civ. ). Quando il rinunziante è solo, l'eredità si devolve infine a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse. Se il fenomeno successorio è regolato da testamento (art.523 cod.civ. ) può essere che il testatore abbia previsto una sostituzione. Nell'ipotesi negativa, può avere luogo il diritto di rappresentazione. In ulteriore subordine si manifesterà l'accrescimento: la parte del rinunziante si accrescerà ai coeredi ai sensi dell'art. 674 cod.civ. . Quand'anche di questo istituto mancassero i presupposti si avrà infine la devoluzione agli eredi legittimi ex art. 677 cod.civ. nota2.

Note

nota1

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p.357.
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nota2

Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.432.
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Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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