L'efficacia della remissione consiste nella
liberazione del debitore che segue all'estinzione del debito. Essa si perfeziona, aderendo alla tesi preferibile secondo la quale la figura in esame viene a configurare un
negozio unilaterale recettizio nota1, a far tempo dalla notificazione al debitore della relativa manifestazione dell'intento del creditore nota2. Quello sopra descritto può essere considerato
l'effetto diretto, corrispondente alla volontà negoziale del remittente
nota3 .
E' tuttavia possibile che, accanto a questo, vi siano ulteriori
effetti riflessi nota4 .
Ai sensi dell'art.
1239 cod.civ. la remissione accordata al debitore principale libera infatti anche i fidejussori
nota5. All'inverso, la remissione accordata a uno soltanto dei fidejussori non libera gli altri se non per la parte corrispondente a quella del garante liberato. Ciò sempreché i detti fidejussori non abbiano consentito alla liberazione del primo, perché in questo caso rimangono vincolati per l'intero debito (II comma art.
1239 cod.civ.).
Secondo il modo di disporre dell'art.
1240 cod.civ. il creditore che per rinunciare alla garanzia ha ricevuto un corrispettivo deve imputarlo al debito principale tanto a beneficio del debitore come di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione
nota6 .
Particolari effetti sortisce infine la natura
solidale e indivisibile dell'obbligazione (artt.
1301 e
1320 cod.civ.).
Note
nota1
Tilocca, voce Remissione del debito, in N.sso Dig. it., vol. XV, 1968, p. 392; Allara, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 1952, p. 250; Giacobbe-Guida, voce Remissione del debito, in Enc.dir., vol. XXXIX, 1988, p. 772.
top1nota2
Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 472; Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., dir. da Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 708.
top2nota3
In tal senso Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 209; Bianca, cit., p. 467.
top3nota4
Tilocca, La remissione del debito, Padova, 1955, p. 50; Macioce, voce Rinuncia (dir. priv.), in Enc.dir., vol. XL, 1989, p. 931.
top4nota5
La norma costituisce un'applicazione del principio secondo il quale l'estinzione dell'obbligazione principale comporta l'automatica estinzione delle obbligazioni accessorie: Perlingieri, cit., p. 247; Maccarone, Delle obbligazioni, in Comm. cod. civ., dir. da De Martino, Roma, 1978, p. 254.
top5nota6
Secondo Bianca, cit., p. 474, questa norma tende ad evitare un indebito arricchimento del creditore, il quale verrebbe altrimenti a cumulare alla prestazione dovutagli in forza dell'obbligazione principale il lucro tratto dalla garanzia di tale obbligazione. Conforme Di Prisco, I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 300.
top6Bibliografia
- ALLARA, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 1952
- DI PRISCO, I modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984
- GIACOBBE - GUIDA, Remissione del debito, Enc.dir., XXXIX, 1988
- MACCARONE, Delle obbligazioni (artt. 1218-1276), Roma, Comm.cod.civ. De Martino, 1978
- MACIOCE, Rinuncia , Enc.dir.
- PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
- TILOCCA, La remissione del debito, Padova, 1955
- TILOCCA, Remissione del debito, N.sso Dig.it., XV, 1968