Effetti della remissione



L'efficacia della remissione consiste nella liberazione del debitore che segue all'estinzione del debito. Essa si perfeziona, aderendo alla tesi preferibile secondo la quale la figura in esame viene a configurare un negozio unilaterale recettizio nota1, a far tempo dalla notificazione al debitore della relativa manifestazione dell'intento del creditore nota2.

Quello sopra descritto può essere considerato l'effetto diretto, corrispondente alla volontà negoziale del remittente nota3 .

E' tuttavia possibile che, accanto a questo, vi siano ulteriori effetti riflessi nota4 .

Ai sensi dell'art. 1239 cod.civ. la remissione accordata al debitore principale libera infatti anche i fidejussori nota5. All'inverso, la remissione accordata a uno soltanto dei fidejussori non libera gli altri se non per la parte corrispondente a quella del garante liberato. Ciò sempreché i detti fidejussori non abbiano consentito alla liberazione del primo, perché in questo caso rimangono vincolati per l'intero debito (II comma art. 1239 cod.civ.).

Secondo il modo di disporre dell'art. 1240 cod.civ. il creditore che per rinunciare alla garanzia ha ricevuto un corrispettivo deve imputarlo al debito principale tanto a beneficio del debitore come di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione nota6 .

Particolari effetti sortisce infine la natura solidale e indivisibile dell'obbligazione (artt. 1301 e 1320 cod.civ.).

Note

nota1

Tilocca, voce Remissione del debito, in N.sso Dig. it., vol. XV, 1968, p. 392; Allara, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 1952, p. 250; Giacobbe-Guida, voce Remissione del debito, in Enc.dir., vol. XXXIX, 1988, p. 772.
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 472; Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., dir. da Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 708.
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nota3

In tal senso Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 209; Bianca, cit., p. 467.
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nota4

Tilocca, La remissione del debito, Padova, 1955, p. 50; Macioce, voce Rinuncia (dir. priv.), in Enc.dir., vol. XL, 1989, p. 931.
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nota5

La norma costituisce un'applicazione del principio secondo il quale l'estinzione dell'obbligazione principale comporta l'automatica estinzione delle obbligazioni accessorie: Perlingieri, cit., p. 247; Maccarone, Delle obbligazioni, in Comm. cod. civ., dir. da De Martino, Roma, 1978, p. 254.
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nota6

Secondo Bianca, cit., p. 474, questa norma tende ad evitare un indebito arricchimento del creditore, il quale verrebbe altrimenti a cumulare alla prestazione dovutagli in forza dell'obbligazione principale il lucro tratto dalla garanzia di tale obbligazione. Conforme Di Prisco, I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 300.
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Bibliografia

  • ALLARA, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 1952
  • DI PRISCO, I modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984
  • GIACOBBE - GUIDA, Remissione del debito, Enc.dir., XXXIX, 1988
  • MACCARONE, Delle obbligazioni (artt. 1218-1276), Roma, Comm.cod.civ. De Martino, 1978
  • MACIOCE, Rinuncia , Enc.dir.
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
  • TILOCCA, La remissione del debito, Padova, 1955
  • TILOCCA, Remissione del debito, N.sso Dig.it., XV, 1968

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