Effetti della divisione



Ai sensi dell'art. 757 cod.civ. , applicabile ad ogni specie di comunione per il richiamo espresso dell'art. 1116 cod.civ. , ogni condividente viene reputato solo e immediato titolare di tutti i beni componenti la sua quota e si considera come se mai avesse avuto la titolarità degli altri beni.

La norma non presenta particolari problemi applicativi. Indubbiamente in conseguenza di essa si estrinseca la retroattività dell'efficacia della divisione, la quale sortisce effetto a far tempo dall'acquisto in comune dei beni che vengono posti in divisione. Il principio della retroattività del fenomeno divisionale è comunque al centro di un dibattito in relazione alla natura giuridica di esso nota1: a fronte dell'opinione di parte della dottrina e della giurisprudenza pressochè costante che traggono proprio dalla norma in esame l'argomento fondamentale a favore della tesi della natura dichiarativa della divisione nota2, v'è chi ne ha invece sostenuto, pur in presenza di essa, la costitutività (Cass. Civ. Sez. II, 4828/94). Da ultimo si sono espresse, sia pure incidentalmente, in tale senso, le SSUU (Cass. Civ., Sez. Unite, 25021/2019, tosto riprese dall'analoga decisione di Cass. Civ. Sez. II, 2675/2020). nota3.
Va rilevato come non faccia venir meno l'impianto logico imperniato sulla natura dichiarativa del fenomeno divisionale, anzi confermandolo, l'affermazione della costitutività degli effetti della pronunzia con la quale sia attribuito ad uno dei condividenti un bene avente valore maggiore rispetto alla quota di diritto spettantegli, limitatamente a tale esubero (Cass. Civ., Sez. II, 406/2014). Rafforza la tesi della dichiaratività la conclusione circa l'inidoneità dell'atto divisionale a fornire la prova della titolarità del bene se non tra le parti e loro aventi causa della divisione stessa (Cass. Civ., Sez. II, 4730/2015). Ulteriore conferma si ritrae dalla ritenuta non contrarietà della divisione giudiziale rispetto al divieto testamentario di alienazione (Cass. Civ., Sez. II, 26351/2017).

A prescindere da questo aspetto di carattere generale, occorre esaminare più approfonditamente gli effetti della divisione con riferimento alla disciplina del diritto di ciascun condividente relativo ai frutti maturati, all'opponibilità da parte del terzo possessore della causa di sospensione dell'usucapione al condividente al quale sia stato assegnato il bene, alle garanzie alle quali sono tenute le parti della divisione, alla prelazione di cui godono reciprocamente i condividenti nell'ambito della comunione ereditaria.

Note

nota1

Cfr. Minervini, Divisione contrattuale ed atti equiparati, Napoli, 1990, pp.48 e ss..
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nota2

Così Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.1039; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1205; Cicu, La natura dichiarativa della divisione nel nuovo codice civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1947, pp.1 e ss.; Carusi, Osservazioni in tema di comunione ed efficacia dichiarativa della divisione, in Riv. dir. comm., vol. I, 1948, pp.372 e ss..
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nota3

Tra gli altri, Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.708; Santoro Passarelli, Vocazione legale e vocazione testamentaria, in Riv. dir. civ., 1942, pp.193 e ss.; Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.486; Palazzo, Comunione, in Dig. disc. priv., vol. III, 1988, p.180.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARUSI, Osservazioni in tema di comunione ed efficacia dichiarativa della divisione, Riv.dir.comm., I, 1948
  • CICU, La natura dichiarativa della divisione, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1947
  • MINERVINI, Divisione contrattuale ed atti equiparati, Napoli, 1990
  • PALAZZO, Comunione, Dig.disc.priv., III, 1988
  • SANTORO PASSARELLI, Vocazione legale e vocazione testamentaria, Riv.dir.civ., 1942

Prassi collegate

  • Studio n. 11-2020/T, La divisione nel sistema delle plusvalenze immobiliari
  • Studio n. n. 183-2019/T, L'incidenza della sentenza della Cassazione n. 25021/19 sul trattamento fiscale della divisione
  • Quesito n. 377-2012/C, La riduzione di ipoteca ad una quota astratta: una controversa fattispecie concreta

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