Effetti dell'euro sugli strumenti giuridici



Il passaggio dalle varie monete nazionali all'Euro, nonostante sia fondato sul principio della neutralità (vale a dire della invarianza della conversione), deve essere posto a confronto in relazione al tema della continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici.

La locuzione "strumenti giuridici" venne utilizzata nel D. Lgs. 124/1998 .

L'art. 1 della riferita disposizione contiene infatti una esplicita definizione di strumento giuridico. Si tratta delle disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche e altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (Ce) 1103/1997 del 17 giugno 1997.

Indubbiamente la conversione della valuta nazionale in Euro ha esplicato la propria efficacia sui termini di un accordo il cui perfezionamento si è compiuto in un tempo precedente rispetto ad essa.

Era chiara dunque l'esigenza di evitare che il (sia pure progressivo) venir meno della valuta di riferimento, fino alla perdita di corso legale, potesse costituire un evento sopravvenuto di portata tale da giustificare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta nota1 .

Giova a tal fine riportare l'introduzione dell'euro al più generale principio nominalistico, in forza del quale la modificazione dell'unità di misura è irrilevante ai fini della determinazione quantitativa del dovuto nota2 .

Si deve comunque rammentare che, pur prescindendo dall'aspetto della denominazione afferente alla divisa, il procedimento di conversione ha prodotto effetti ulteriori, venendo a sortire efficacia anche in relazione ad elementi del contratto quali i tassi di interesse e la parametrazione degli stessi. Questi elementi possono variamente condizionare la convenienza economica dell'affare, evidenziando il problema della continuità del rapporto rispetto ai termini inizialmente pattuiti.

Avrebbe potuto in particolare il passaggio all'euro costituire un evento imprevisto e sopravvenuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1467 cod. civ. ?

Sarebbe stata invocabile la clausola generale rebus sic stantibus ?

A questo proposito la risposta deve essere ricercata nel modo di disporre dell'art. 3 Reg. 1103/1997 che ha posto il c.d. principio legale di continuità. In forza della citata disposizione infatti "L'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di alterare alcun termine di uno strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente ad uno strumento giuridico".

Nel nostro sistema giuridico la legge di delega al governo per l'introduzione dell'euro (L. 433/97, art. 2 ) recepì il principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'euro ed il conseguente principio della continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici.

L'inquadramento di quest'ultimo fenomeno (principio di continuità) può essere effettuato, nell'ambito delle norme del codice civile, facendo riferimento all'art. 1277 cod. civ. , che prevede la sostituzione della valuta non avente più corso legale con un'altra.

Dal punto di vista dell'incidenza non già monetaria, bensì economica, la conversione non ha potuto configurare un evento straordinario e imprevedibile legittimante la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 cod. civ. .

Note

nota1

In questo senso si veda Ronfini, Gli effetti giuridici dell'euro: il principio di continuità dei contratti e gli effetti sulle obbligazioni pecuniarie; le regole legali di conversione e arrotondamento; le novità in materia di capitale sociale e valore unitario delle azioni; gli effetti per le imprese, Padova, 1998, p. 102.
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nota2

Ampiamente in argomento Paolazzi, La nuova moneta europea, Milano, 1997.
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Bibliografia

  • PAOLAZZI, Euro: la nuova moneta europea, Milano, 1997
  • RONFINI, Gli effetti giuridici dell’euro, Padova, 1998

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