Effetti dell'approvazione del piano di lottizzazione e della stipulazione della relativa convenzione



Una volta approvato il piano di lottizzazione, perfezionata la convenzione di lottizzazione, l'Autorità comunale è vincolata a rilasciare le concessioni edilizie, sia pure una volta verificata la conformità tra gli elaborati progettuali presentati e le previsioni del piano (Cass.Civ., Sez.U., 1283/75 ). L'esistenza di questo obbligo in capo all'Amministrazione pubblica modifica il tipico rapporto con il privato, garantendo a quest'ultimo non tanto un semplice interesse legittimo in ordine al rilascio della concessione, quanto un vero e proprio diritto soggettivo nota1. Occorre tuttavia precisare che una siffatta situazione giuridica soggettiva attiva  si pone solo nell'ipotesi di verificata conformità della richiesta di concessione rispetto ai piani urbanistici, piani che ben potrebbero subire modifiche nel tempo intercorrente tra l'approvazione del piano ed il perfezionamento della convenzione e l'istanza del privato (Cass.Civ., Sez. U., 2567/84  ). Il tema sarà meglio esaminato con riferimento alla problematica delle sopravvenienze e dell'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla convenzione.

Peraltro la stipulazione della convenzione non vincola i privati ad attivarsi per darvi a tutti i costi attuazione. Ben potrebbe il singolo lottizzante inoltrare una nuova domanda per ottenere un diverso assetto urbanistico o convenzionale oppure soprassedere alla realizzazione del piano. Questa situazione muta tuttavia nel caso in cui il terreno sia inserito in un programma pluriennale di attuazione: la mancata richiesta della concessione ad edificare nei termini e secondo le modalità previste dalla convenzione comporta infatti l'inizio di una procedura espropriativa delle aree ad opera del Comune.

L'acquisto di area edificabile ricompresa in piani attuativi particolareggiati di iniziativa privata da diritto, nell'occasione del suo perfezionamento, ad agevolazioni tributarie per l'acquirente (cfr. l'art.33 della legge 388/2000). A tal riguardo è stato deciso che tali agevolazioni competano anche quando non sia stata ancora sottoscritta la convenzione di lottizzazione, sia pure alla condizione che la fruizione edificatoria intervenga entro cinque anni a far tempo dall'acquisizione (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-T, 14995/2015).

Note

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Così Fedullo, La convenzione di lottizzazione: intangibilità del contratto e tutela degli interessi generali, in Rass.dir.civ., 4/1994, p.763.
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Bibliografia

  • FEDULLO, La convenzione di lottizzazione: intangibilità del contratto, Rass. dir. civ., 4, 1994

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