Effetti dell'annullamento del contratto relativamente ai terzi aventi causa da chi ha contrattato con l'incapace



Occorre mettere a fuoco gli effetti, ulteriori rispetto a quelli che si producono inter partes, dell'annullamento dell'atto posto in essere da una parte che si trovasse al tempo della stipulazione in condizioni di incapacità di agire. Viene in esame a questo proposito la condizione giuridica degli aventi causa da colui che abbia acquistato un diritto dal soggetto incapace di agire.

In linea generale occorre rammentare che l'avente causa in buona fede a titolo oneroso da chi ha acquistato dall' incapace naturale non corre alcun rischio, stante il tenore letterale dell'art. 1445 cod.civ. . La questione della tutela del terzo avente causa da chi ha contrattato con l'incapace sorge piuttosto nell'ipotesi di incapacità legale nota1.

Con riferimento agli atti soggetti a trascrizione, si prevede un'ulteriore precisazione esistendo una cospicua differenza tra i casi di incapacità legale e quelli di incapacità naturale che vale in una qualche misura ad avvicinare i primi alla nullità.

Il problema che stiamo affrontando non riguarda l'atto concluso con l'incapace: non si tratta cioè dei rapporti tra i contraenti dei quali uno fosse incapace nota2. La questione concerne l'ulteriore atto con il quale l'avente causa dal contraente incapace trasferisca il diritto ad un altro soggetto (terzo rispetto alla precedente alienazione).

E' notevole osservare che la regola di cui al numero 6 dell'art. 2652 cod.civ. accomuna le ipotesi di nullità e l'annullabilità dipendenti da incapacità legale distinguendole dai casi relativi ad ogni ulteriore specie di annullabilità (dunque anche quella conseguente all'incapacità naturale).

Dalla lettura congiunta degli artt. 1445 e 2652 n. 6 cod.civ. si evince che nella prima ipotesi il terzo di buona fede (mai risultando tutelata la mala fede del terzo, intesa come consapevolezza del vizio invalidante nota3) avente causa dal soggetto che ha stipulato l'atto invalido non è pregiudicato concorrendo i seguenti requisiti:

  1. vi sia un atto di acquisto del diritto operato a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito);
  2. siano decorsi cinque anni dalla trascrizione del titolo impugnato senza che sia stata trascritta domanda giudiziale volta a far dichiararne la nullità ovvero l'annullabilità per incapacità legale del contraente nota4. Si parla a tal proposito di pubblicità sanante. In sostanza il terzo è tutelato se trascorrono 5 anni senza che siano trascritte domande giudiziali a far tempo dall'atto impugnato (ed ovviamente a patto che la trascrizione del titolo del terzo sia comunque anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale volta a contestare la validità dell'atto presupposto) nota5. Nella seconda ipotesi (relativa cioè all'incapacità naturale o alle altre cause di annullabilità) i requisiti ai fini della tutela del subacquirente sono diversi:


  1. è sufficiente, ai fini della tutela del terzo, che la trascrizione del medesimo sia avvenuta anteriormente alla trascrizione della domanda di annullamento;
  2. l'acquisto deve tuttavia esser stato operato a titolo esclusivamente oneroso. Analogo meccanismo è previsto per i beni mobili registrati dalla combinazione tra l'art. 2690 n.3 e l'art. 2684 cod.civ. .

Vediamo riassuntivamente di porre a paragone la disciplina dell'art. 1445 cod.civ. con quella dell'art. 2652 n.6 cod.civ. onde ricavarne la disciplina complessiva di ogni singola eventualità:

  1. sono salvi in genere gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento, nel senso che l'avente causa da chi ha acquistato in base a titolo annullabile in ogni caso non può prevalere quando la trascrizione del proprio titolo di acquisto risulti successiva alla trascrizione della domanda giudiziale volta ad ottenere l'annullamento del titolo di provenienza (art.1445 cod.civ. );
  2. l'annullamento che dipende da cause differenti dall'incapacità legale non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede qualora la trascrizione del titolo di essi preceda la trascrizione della domanda giudiziale: l'annullamento non retroagisce a loro danno (art. 1445 cod.civ. , art. 2652 n.6 ultima parte);
  3. l'annullamento dipendente da incapacità legale pregiudica in genere i diritti dei terzi (anche se in buona fede) nell'ipotesi che la trascrizione del titolo in base al quale essi hanno acquistato sia stata operata anteriormente a quella della domanda giudiziale volta ad ottenere l'annullamento del titolo di provenienza (art. 1445 cod.civ. a contrario). La retroattività dell'annullamento è piena o reale;
  4. l'annullamento anche se dipendente da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede a qualsiasi titolo quando la trascrizione della domanda giudiziale volta a contestare l'atto presupposto sia stata effettuata decorsi cinque anni dalla trascrizione del titolo viziato (art. 2652 n.6 cod.civ.). Merita di essere approfondito separatamente l'esame di ulteriori due norme: gli artt. 1445 cod.civ. e 742 cod.proc.civ. .

Quest'ultima norma riguarda la revoca dei provvedimenti camerali: tale natura posseggono le autorizzazioni tutorie la cui emanazione necessariamente è il presupposto per il compimento di atti dei quali siano parte soggetti legalmente incapaci (cfr. artt. 320 , 374 cod.civ.).

Note

nota1

Il Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.675, addirittura sembra negare la possibilità di tutela del terzo in caso di annullamento del contratto per incapacità legale dell'avente causa dell'alienante. Ricorrendo tale eventualità, sarebbero sempre prevalenti le esigenze di protezione dell'incapace. Secondo l'Autore, quindi, il numero 6 dell'art. 2652 cod.civ. riguarderebbe tutte le ipotesi di annullabilità all'infuori dei casi conseguenti all'incapacità legale. Si può tuttavia osservare che, al contrario, se la seconda parte del citato n.6 riguarda espressamente tutti i casi di incapacità diversi da quella legale, non si capisce come la prima parte sia meramente reiterativa del modo di disporre dell'art. 1445 cod.civ . D'altronde v'è in dottrina chi non manca di sottolineare (cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.1071) che al legislatore molto probabilmente è apparsa preferibile la tutela del terzo di buona fede, considerata l'inerzia del legittimato ad impugnare l'atto protrattasi per così lungo tempo. Sull'argomento si confrontino anche Venchiarutti, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p. 753; Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1972, pp.405 e ss..
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nota2

In questo caso, visto che l'incapacità legale è sempre accertabile e conoscibile da chiunque, l'incapace è pienamente tutelato. Infatti il termine prescrizionale dell'azione di annullabilità decorre dal giorno di cessazione della causa di incapacità legale ex art. 1442 cod.civ..
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nota3

Cfr. Tommasini, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur. Treccani, p.12. In tema di buona fede si vedano anche Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.360; Bianca, op.cit., p.674; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.935.
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nota4

Non si tratta di un termine di prescrizione, bensì di decadenza. L'azione infatti potrà essere senz'altro proposta oltre il quinquennio, ma non avrà più efficacia nei confronti dei terzi. Cfr. Torrente-Schlesinger, op.cit., p.1071; Ferri, Della trascrizione immobiliare, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977, p.271.
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nota5

La dottrina utilizza la definizione di pubblicità sanante, ma è parere unanime che si tratti di un uso improprio di tale terminologia. Bisogna tener presente che il numero 6 dell'art 2652 cod.civ. regola esclusivamente i conflitti con i terzi e non già i rapporti inter partes. Per questi ultimi, il contratto nullo continuerà ad esserlo e non produrrà alcun effetto. La trascrizione è piuttosto, in questo caso, un elemento che, accompagnandosi alla buona fede e al decorso del tempo, concorre ad integrare la fattispecie del titolo di acquisto. Si confrontino p.es. Gazzoni, cit., p.928; Ferroni, Principio di conservazione e salvezza del negozio nullo, in Le nullità negoziali di diritto comune, speciali e virtuali, a cura di Ferroni, Milano, 1998, p.784; Monticelli, Contratto nullo e fattispecie giuridica, Padova, 1995, p.79 e ss.; Pasetti, Sanatoria del negozio, in Enc. giur. Treccani, XXVII, 1991; Bianca, cit., p.588.
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Bibliografia

  • FERRI, ZANELLI, Della trascrizione (Artt.2643-2696), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXI, 1977
  • FERRONI, Principio di conservazione e salvezza del negozio nullo, Milano, Le nullità negoziali di diritto comune, 1998
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
  • MONTICELLI, Contratto nullo e fattispecie giuridica, Padova, 1995
  • PASETTI, Sanatoria del negozio, Enc.giur.Treccani, XXVIII
  • TOMMASINI, Annullabilità e annullamento (dir.priv.), Enc. dir. Treccani, I, 1988
  • VENCHIARUTTI, Torino, Comm.dir.priv., IV, 1997


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