Effetti dell' assenza



La situazione che segue alla dichiarazione di assenza legittima il Tribunale all'assunzione dei seguenti provvedimenti:

  1. apertura del testamento dell'assente, su istanza degli interessati o del p.m.;
  2. immissione temporanea nel possesso dei beni e/o nell'esercizio temporaneo dei diritti dei soggetti che sarebbero eredi, legatari o comunque titolari di diritti scaturenti dalla eventuale morte dell'assente (art. 50 cod.civ.) nota1;
  3. temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni di coloro che sarebbero liberati in caso di morte dell'assente nota2;
  4. istituzione, in caso di bisogno accertato, tenuto conto dell'entità del patrimonio dell'assente, di un assegno alimentare a favore del coniuge di costui (art. 51 cod.civ.). Il tutto, previa redazione di inventario e prestazione di cauzione e senza che vi sia la possibilità di compiere atti di alienazione se non per necessità o utilità evidente ed in seguito ad autorizzazione del tribunale (art. 54 cod.civ. ), il quale dispone il reimpiego delle somme ricavate.

La finalità conservativa costituisce dunque un limite alla facoltà di disposizione dei beni dell'assente. L'assenza opera limitatamente al patrimonio, dando luogo soltanto al godimento provvisorio dei beni a favore di coloro, qualora il soggetto di cui non si hanno notizie fosse defunto, ne sarebbero gli eredi: pertanto il coniuge dell'assente non riacquista la libertà di stato. Nonostante ciò, allorchè egli contragga matrimonio, questo non può essere impugnato se non quando l'assenza cessi con il ritorno o con la notizia dell'esistenza in vita dell'assente (art. 117 cod.civ.) nota3.

Poichè la situazione dell'assente non è eguale a quella che si produce in esito alla dichiarazione di morte, l'ordinamento predispone alcune norme che sono volte a tutelare i diritti dell'assente in vista di un suo possibile ritorno:

  1. la formazione dell'inventario deve precedere l'immissione nel possesso temporaneo dei beni (art. 52 cod.civ., II° comma);
  2. allo scopo di ottenere l'immissione nel possesso dei beni, l'esercizio temporaneo dei diritti e il temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni, i soggetti interessati devono dare cauzione con le modalità previste dal tribunale (art. 50 , ultimo comma cod.civ.);
  3. l'intensità del godimento dei beni stessi dipende dal vincolo tra il soggetto ammesso al godimento e l'assente: mentre gli ascendenti, discendenti e coniuge dell'assente possono percepire integralmente le rendite, le altre persone devono riservarne un terzo all'assente (art. 53 cod.civ.). Come detto, infine, l'amministrazione dei beni non comporta la facoltà di disporne se non con limiti molto restrittivi (art. 54 cod.civ.).


Note

nota1

Vista la preminenza che viene data alla tutela dell'interesse dell'assente, è preferibile considerare colui che viene immesso nel possesso temporaneo dei beni come un vero e proprio amministratore provvisorio. In dottrina risulta peraltro essere estremamente problematica la qualificazione circa la natura giuridica dell'immissione nel possesso dei beni dell'assente. A tal riguardo sono state formulate diverse tesi. Secondo il Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.253, si tratterebbe di una successione provvisoria a causa di assenza, attuata con le forme e i modi della successione a causa di morte, ma tenendo sempre presente e salvaguardando gli interessi dell'assente. Il Funaioli (Funaioli, E' impugnabile il titolo dei presunti eredi ad ottenere l'immissione nel possesso temporaneo dei beni di un assente dichiarato, in Giust. civ., 1951, p.355), invece vi vede una vera e propria forma di successione a causa di morte. Per Giorgianni, Contributo alla teoria dei diritti di godimento su cosa altrui, Milano, 1940, p.59, bisognerebbe ravvisarvi un diritto di godimento su beni altrui. A sua volta Zatti, Immissione nel possesso dei beni dell'assente, in Riv. dir. civ., I, 1969, p.257, parla di tutela dell'aspettativa di fatto di chi sarà chiamato alla successione qualora sia accertata la morte dell'assente.
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nota2

Le obbligazioni alimentari non possono ex art. 434 cod.civ. essere temporaneamente sospese. Secondo Esu, L'assenza e la morte presunta, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, pp.441 e ss., l'art. 50 cod.civ. riguarderebbe le ipotesi di rendita vitalizia e assicurazione sulla vita.
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nota3

Si veda p.es. Tamburrino, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia, Torino, 1978, p.170; Franceschelli, Il matrimonio civile: invalidità, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.647; La Rosa-Tommasini, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p.334.
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Bibliografia

  • ESU, L'assenza e la morte presunta, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • FRANCESCHELLI, Il matrimonio civile: invalidità, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • FUNAIOLI, E' impugnabile il titolo dei presunti eredi ad ottenere l'immissione nel possesso temporaneo dei beni di un assente dichiarato, Giust.civ., 1951
  • GIORGIANNI, Contributo alla teoria dei diritti di godimento su cosa altrui, Milano, 1940
  • LA ROSA - TOMMASINI, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, 1, 1997
  • TAMBURRINO, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia, Torino, 1978
  • ZATTI, L’immissione nel possesso dei beni dell’assente, Riv. dir.civ., I, 1969


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