Eccezioni al principio di automaticità della mora in relazione a determinate obbligazioni pecuniarie



Il numero 3 dell'art. 1219 cod.civ. prevede l'automaticità della mora quando sia scaduto il termine e la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore.

Ai sensi del III° comma dell'art.1182 cod.civ. l'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio del creditore nel tempo della scadenza. Ciò vale a connotare la medesima come la specie di obbligazione che più frequentemente induce ipotesi di mora automatica. E' ben vero che lo stesso art. 1182 cod.civ. precisa che se il domicilio del creditore è diverso da quello del tempo in cui l'obbligazione stessa è sorta e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore può eseguirla al proprio domicilio, previa dichiarazione al creditore nota1 .

Non si tratta dell'unico caso in cui l'obbligazione pecuniaria diviene querable.

Ai sensi del II comma dell'art. 1282 cod.civ. i debiti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora nota2. Inoltre, in materia di crediti pecuniari che rinvengono la propria fonte in un legato (II comma art. 669 cod.civ.), come anche nel caso in cui la fonte dell'obbligazione pecuniaria sia l'indebito soggettivo quando l' accipiens fosse in buona fede (art. 2036 cod.civ.) ovvero l'indebito oggettivo (art. 2033 cod.civ.), gli interessi sono dovuti soltanto a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale.

Si noti che la disciplina dell'indebito è ricorrente nelle ipotesi in cui un pagamento possa qualificarsi come non dovuto in esito alla declaratoria di nullità di un contratto ovvero alla sentenza che pronunzia l'annullamento o la risoluzione del medesimo.

Note

nota1

Macioce, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, p.48.
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nota2

Ascarelli, Delle obbligazioni pecuniarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1959, p.584.
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Bibliografia

  • ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie (Artt. 1277-1284), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1959
  • MACIOCE, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV

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