Eccezioni al principio della retroattività della condizione



Il principio dell'efficacia retroattiva (reale) che contraddistingue la condizione non è privo di eccezioni.

  1. Innanzitutto esso può venir meno per volontà delle parti (art. 1360 cod.civ.). In questi casi sarà possibile spezzare l'unitarietà della volontà condizionata e la presunzione di immediatezza degli effetti. Le parti possono principalmente ottenere questo effetto abbinando un termine alla condizione: è chiaro che se le parti hanno stabilito che, comunque, gli effetti si producano soltanto a far tempo da una certa data, ciò viene in fatto a limitare la retroattivitànota1 .
  2. L'irretroattività può inoltre dipendere dalla natura del rapporto (art. 1360 cod.civ.). Ciò si verifica, ad esempio, nell'ambito dei rapporti ad esecuzione continuata: se si è pattuito che un rapporto d'impiego sia sottoposto a condizione risolutiva, è chiaro che si andrebbe contro la realtà ritenendo non eseguite le prestazioni di lavoro che, invece, sono state effettuate. Per questo motivo il lavoratore non sarà privato, nonostante ad es. si sia verificata la condizione risolutiva, della retribuzione dovutagli per le prestazioni medesimenota2 .
  3. Costituisce ulteriore naturale limitazione alla retroattività della condizione la disciplina degli atti di amministrazione compiuti dalla parte alla quale, pendente la condizione, spettava l'esercizio del diritto: (I° comma art. 1361 cod.civ. )nota3 . Gli effetti dell'atto non retroagiscono in relazione agli atti di amministrazione compiuti in pendenza della condizione da colui che esercita il diritto, perché questi atti tendono alla conservazione della cosa o del diritto condizionato.
  4. Per quanto attiene ai frutti percepiti (1361 II°comma ), i medesimi sono dovuti dal giorno di verificazione dell'evento condizionale. La retroattività non si applica nemmeno ai frutti che siano stati percepiti durante il periodo di pendenza della condizione: perciò chi, per effetto del verificarsi della condizione, è tenuto a consegnare la cosa, sarà tenuto a consegnare i frutti che abbia eventualmente percepito soltanto dal giorno in cui si è avverata la condizione. Le parti, peraltro, possono stabilire diversamente. L'art. 646 cod.civ., in materia di legato, costituisce applicazione dello stesso principionota4 .
  5. L'operatività del principio res perit domino, di cui all'art. 1465 cod.civ., che merita un apposito approfondimento, implica che, nell'ipotesi in cui il bene oggetto dell'atto perisca e, successivamente, si verifichi l'evento dedotto sotto condizione, "l'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione..."(ultimo comma art. 1465 cod.civ.).

Note

nota1

La possibilità di una deroga convenzionale dipende dall'autonomia riconosciuta alle parti nel regolare i propri interessi. Il valore di questi accordi, però, stante il principio di relatività, "dovrebbe essere limitato ai soli stipulanti, con la conseguenza che, rispetto ai terzi, la condizione produrrebbe sempre effetti retroattivi" (Costanza, La condizione e gli altri elementi accidentali, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.2, Torino, 1999, p.874). L'estensione ai terzi (aventi causa) della deroga convenzionale agli effetti retroattivi dell'atto si realizzerebbe perciò solo se il titolare del diritto sub condicione ne abbia disposto, riportando la clausola condizionale nella sua interezza. La retroattività della condizione potebbe peraltro essere paralizzata in radice, qualora l'evento condizionante rivesta anche la funzione di termine (cfr.Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.281).
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nota2

Così Petrelli, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000, p.351.
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nota3

La dottrina maggioritaria (Bruscuglia, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede, Milano,1975, p.84, Pelosi, La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano, 1975, p.41 e Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino,1980, p.256, ma contra Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.561) ritiene che la categoria degli atti di amministrazione non coincida con gli atti di ordinaria gestione, ma ricomprenda tutti quegli atti che non siano pregiudizievoli per il titolare dell'aspettativa.
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nota4

Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico, dir. de Martino, Novara, 1982, p.310.
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Bibliografia

  • BRUSCUGLIA, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede, Milano, 1975
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • COSTANZA, La condizione e gli altri elementi accidentali, Torino, I contratti in generale, II, 1999
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • PETRELLI, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000


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