Eccezione di compensazione ed eccezione di prescrizione



La compensazione deve essere eccepita dalla parte che vi ha interesse, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1242 cod. civ. ) ( Cass. Civ. Sez. III, 3823/95 ). Essa costituisce dunque l'oggetto di un'eccezione in senso proprio nota1 .

E' assai importante verificare il rapporto che si pone tra eccezione di compensazione ed eccezione di prescrizione del credito. Si osservi, a questo proposito, la peculiarità della disposizione di cui al II comma dell'articolo 1242 cod. civ. , ai sensi del quale "la prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza di due debiti."

Neppure in tal caso si verifica, cioè, un'estinzione automatica del diritto per effetto della compensazione. Quando sussistono i requisiti previsti dalla legge per la compensazione legale si determina la nascita di un diritto potestativo sostanziale il cui esercizio produce, con effetto retroattivo, l'estinzione dell'obbligazione nota2 .

Poniamo il caso in cui Tizio vanti nei confronti di Caio un credito che, successivamente, sia andato prescritto e che Caio, a propria volta, vanti un credito nei confronti di Tizio, credito che, avendo un'origine più recente, resiste, al tempo della domanda giudiziale, oltre il termine prescrizionale che riguarda il controcredito di Tizio. La situazione è, dunque, tale per cui si può dire vi sia stato un periodo di coesistenza temporale tra i due crediti, entrambi liquidi ed esigibili.

La situazione potrebbe esser graficamente rappresentabile nel modo seguente:

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Se Caio eccepisce la prescrizione del credito vantato da Tizio nei propri confronti, la compensazione risulta impedita. Qualora tuttavia Tizio eccepisse a propria volta la compensazione, stante il modo di disporre dell'ultimo comma dell'art. 1242 cod. civ. , ai sensi del quale la prescrizione non impedisce la compensazione se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti, il giudice dovrebbe dichiarare l'operatività della compensazione nota3 .

Potrebbe così aver luogo in concreto la compensazione tra un credito attuale ed uno ormai andato prescritto: donde la non equivalenza tra credito estinto, credito insussistente e credito prescritto.

La giurisprudenza costruisce il fenomeno in termini di un' estinzione dei due debiti automatica, fin dal giorno della loro coesistenza, in base a tale fatto oggettivo. La pronuncia del giudice avrebbe dunque carattere dichiarativo dell'effetto estintivo già intervenuto per legge (Cass. Civ. Sez. I, 2705/81 ). Ciò fa salvo formalmente il principio secondo il quale il diritto viene estinto dalla prescrizione. La descrizione del fenomeno qui considerato, tuttavia, pone in luce la problematicità della fattispecie: è indubbio che, nel tempo della pronunzia, il giudice viene a constatare la compensazione di un debito ancora esistente con uno ormai prescritto.

Da ultimo occorre rimarcare che il meccanismo sottoposto ad analisi concerne l'ipotesi in cui siasi verificato un periodo di concorrenza cronologica tra i due controcrediti. Qualora infatti uno dei crediti si fosse già estinto per intervenuta prescrizione in un tempo antecedente l'insorgenza dell'altro credito, mancherebbe il presupposto per poter applicare la disposizione in esame: la compensazione non potrebbe operare (Cass. Civ. Sez. III, 3188/81 ). Ciò significa che, indipendentemente dal fatto che venga eccepita la prescrizione, comunque il giudice non potrà dichiarare la compensazione che sia stata invocata da colui che, un tempo creditore di un soggetto nei cui confronti ha un debito, sia stato da quest'ultimo evocato in giudizio.

Note

nota1

In tal senso Zuddas, voce Compensazione, in Enc. giur. Treccani, vol. VII, 1988, p. 2; Dalbosco, La compensazione per atto unilaterale (la c.d. compensazione legale) tra diritto soggettivo e processo, in Riv. dir. civ., vol. I, 1989, p. 361; Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 277.
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nota2

Cfr. Giacobbe, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.240; Breccia, Le obbligazioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, pp. 726 e 727.
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nota3

La regola rinviene una giustificazione nel fatto che lo stato di pendenza, caratterizzante il periodo intercorrente tra la coesistenza dei debiti e la proposizione dell'eccezione non può risolversi in un danno per la parte che intende avvalersi della compensazione: cfr. Perlingieri, op. cit., p.290.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • DALBOSCO, La compensazione per atto unilterale (la c.d. compensazione legale) tra diritto soggettivo e processo, Riv.dir.civ., I, 1989
  • GIACOBBE, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
  • ZUDDAS, Compensazione, Roma, Enc.giur. Treccani, VII, 1988

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