Eccessiva onerosità nel contratto di appalto



Secondo un'opinione nota1 l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità non troverebbe applicazione in materia di appalto in quanto sostituito integralmente dal rimedio specifico della revisione del prezzo prevista dall'art. 1664 cod.civ. .

Detta norma, che risulta derogabile dalle parti (Cass. Civ. Sez. II, 8570/97) fino al punto di potersi concludere un contratto di appalto a forfait nota2, senza per questo alterarne la natura commutativa (Cass. Civ. Sez. I, 6393/96), prescrive che, se per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, in misura tale da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del corrispettivo nota3. Il diritto alla revisione del prezzo è perciò subordinato alla duplice condizione che l'incidenza di esso sul prezzo complessivo sia superiore al decimo e che, usando la diligenza e la perizia media, l'aumento non fosse prevedibile al momento del contratto di appalto ( Cass. Civ., Sez. II, 10288/1998 ) . La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo nota4.

IlII comma dell'art. 1664 cod.civ. prevede una seconda ipotesi, stabilendo che, qualora nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione
dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso nota5.

Come è agevole rilevare, si tratta della tipizzazione di eventi che possono
verificarsi nell'ambito dello svolgimento di lavori destinati a protrarsi nel tempo, connotati altresì da una complessità operativa che può essere notevole
(si pensi alla realizzazione di gallerie sotterranee e sottomarine, ponti, viadotti etc.) nota6. La regola in esame è stata ritenuta applicabile anche in materia di appalti pubblici, anche se l'eventuale deroga convenzionale ben potrebbe ritrarsi interpretativamente dal tenore complessivo degli accordi (Cass. Civ., Sez.I, 2146/03).

Ciò non può indurre tuttavia ad escludere che la disciplina generale dettata in tema di contratto sia in ogni caso inapplicabile: ben potrebbero esservi
dei casi in cui l'aumento dei prezzi non dipende nè dalla sorpresa geologica nè da circostanze imprevedibili (art. 1664 I cod.civ.). Sembrerebbe congruo in dette ipotesi fare applicazione delle regole generali in materia di risoluzione nota7.

Note

nota1

Così Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., libro IV, Torino, 1991, p.424; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.963; Rubino, voce Appalto privato, in N.mo Dig. it., p.698.
top1

nota2

Si ritiene infatti che la norma abbia un carattere dispositivo, così che le parti possano tanto modificare i limiti fissati (aumentandoli o diminuendoli, quanto escludere in via preventiva l'applicazione dell'art.1664 cod.civ., mediante la predisposizione di apposita clausola contrattuale: v. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.758 e Mangini, Iacuaniello Bruggi, Il contratto di appalto, in Giur. sist. dir. civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1997, p.512.
top2

nota3

Un aumento dei costi del materiale può derivare sia da un maggior costo di produzione sia dall'aumento dei prezzi di trasporto o da un aggravio fiscale. E' comunque necessario che tali aumenti fossero imprevedibili al momento della conclusione del contratto (Cass. Civ., Sez. U., 12076/1992;Cass. Civ., Sez. II, 5619/1989; Cass. Civ., Sez. II, 4367/1981 , che specificano come l'imprevedibilità del mutamento possa riguardare anche la solamisuradel mutamento stesso, indipendentemente dall'esistenza e dalla conoscenza di circostanze potenzialmente suscettibili di influire sul fenomeno inflattivo). Anche l'aumento del costo della manodopera giustifica una revisione del prezzo sia che derivi da un aumento delle retribuzioni o dei contributi previdenziali, (Cass.Civ., 7208/1990 ) sia che sia dovuto alla prestazione di lavoro straordinaria, non prevista, ma necessaria per la modalità dell'opera (Rubino, L'appalto, in Tratt. dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1980, p.427). Requisito necessario è che i costi abbiano subito un aumento o una riduzione del decimo rispetto al prezzo pattuito: perciò non basta, perchè si possa dar luogo alla revisione, che i prezzi siano aumentati o diminuiti in misura superiore al decimo rispetto alla data di pattuizione del contratto, ma è richiesto che, a seguito di detti aumenti, risulti variato nella misura superiore al decimo il prezzo complessivo pattuito.
top3

nota4

L'ammontare dell'aumento o della diminuzione in caso di disaccordo, può essere fissato dal giudice: Mirabelli, cit., p.428.
top4

nota5

La norma prevede dunque che l'incidenza di tali difficoltà sia notevole, non specificando un criterio di natura quantitativo come nel primo comma. Ne deriva che la loro rilevanza debba essere valutata caso per caso, in relazione alla consistenza dell'opera. All'appaltatore spetta un supplemento di corrispettivo (l'equo compenso), che, in mancanza di accordo, si deve ritenere venga determinato dal giudice (Mirabelli, cit., p.429).Occorre inoltre precisare che la normativa dell'art.1664, comma II, cod.civ.trova applicazione anchein materia di appalto pubblicoai sensi dell'art.25 l.n.109 del 1994 , salvo diverse e specifiche disposizioni del capitolato (Cass.Civ., 6106/1984). Non si applica invece l'istituto della revisione dei prezzi di cui al primo comma dell'art.1664 cod.civ., in quanto è previsto il c.d. prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza fra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmmato nell'anno precedente sia superiore al due per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi (art.26 n.4 l.n.109 del 1994).
top5

nota6

Si ritiene che l'elencazione ricomprenda tutte le cause naturali che incidano indirettamente sull'opera, mentre è discussa la possibilità di includervi anche cause non naturali, purché estranee alle parti, quali il fatto del terzo o il factum principis. All'opinione di quanti rispondono affermativamente sulla base del carattere ampio e generale della ratio della disposizione (così Rubino, L'appalto, in Trattato di dir.civ.it., cit., p.729 e Cagnasso, Appalto e sopravvenienza contrattuale, Milano, 1979, p.101) si contrappongono coloro (Giannattasio, L'appalto, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1977, p.132 e Cottino, Diritto commerciale, vol.II, Padova, 1978, p.493; Cass.Civ. 4940/1992; Cass.Civ., 173/1987) che ritengono che in presenza di un fatto illecito del terzo opererà l'art.2043 cod.civ., mentre il fatto lecito del terzo dovrà configurarsi come fattispecie che rientra nella normale alea del contratto, laddove non possa farsi applicazione del I comma dell'art.1664 cod.civ. . Prevale tuttavia una terza opinione secondo cui nelle ipotesi di incidenza del terzo o del factum principis troverà applicazione il rimedio generale previsto dall'art. 1467 cod.civ. (Moscarini, L'appalto, in Tratt. dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.421 e Cass.Civ., Sez. I 387/1985 ; Cass. Civ., 173/1987 ).
top6

nota7

Cfr. Cagnasso, cit., p.138; Mangini, Iacuaniello Bruggi, cit., p.507. Bisogna cioè ritenere che l'istituto della revisione dei prezzi è una particolare applicazione del più ampio istituto della eccessiva onerosità, disciplinato dall'art.1467 cod.civ., per cui non si esclude la operatività di quest'ultima norma in relazione alle ipotesi non contemplate dall'art.1664 cod.civ. (Cass.Civ., 1123/1987 ).
top7

Bibliografia

  • CAGNASSO, Appalto e sopravvenienza contrattuale, Milano, 1979
  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, 1976
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIANNATTASIO, L'appalto, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIV, t. 2, 1977
  • MANGINI-BRUGGI, Il contratto di appalto, Torino, Giur.sist.di dir.civ.e comm.Bigiavi, 1997
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • MOSCARINI, L' appalto, Torino, Tratt. Dir. priv. dir. Rescigno, XI, 1984
  • RUBINO, Appalto privato, N.mo Dig. it.
  • RUBINO, L'appalto, Torino, Trattato Vassalli, 1980

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Eccessiva onerosità nel contratto di appalto"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti