E.B.3 - Attuazione della pubblicità del trasferimento della sede all’estero


Massima

1° pubbl. 9/12

Mentre la deliberazione di trasferimento della sede legale di una società costituita in Italia in un altro Stato, senza abbandono del diritto italiano, è immediatamente iscrivibile nel Registro delle Imprese italiano e non comporta la cancellazione della medesima da detto Registro, il cambiamento del diritto nazionale applicabile (c.d. mutamento della "lex societatis"), con assunzione di una forma societaria propria del diritto nazionale dello Stato membro dell'Unione Europea di destinazione (vedi orientamento E.B.1), è subordinato alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese italiano.
Detta cancellazione, che può avvenire solo dopo il riconoscimento della società nella sua nuova forma da parte dello Stato di destinazione, non è soggetta a controllo di legalità da parte del notaio italiano e dunque può essere richiesta direttamente dagli amministratori.
E’ preferibile ritenere che la cancellazione della società dal Registro Imprese italiano non possa avvenire prima che siano decorsi sessanta giorni dall’iscrizione della delibera senza che siano intervenute opposizioni da parte dei creditori.

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