Durata della prescrizione



La prescrizione si perfeziona al raggiungimento del giorno in cui, o continuativamente o tenuto conto degli intervalli temporali di sospensione, si è compiuto il termine stabilito dalla legge.

Relativamente alla durata, possiamo distinguere tra prescrizione ordinaria, prescrizioni brevi e prescrizione per non uso ventennale nota1. La prima è applicabile in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente e si perfeziona con il decorso di dieci anni (art. 2946 cod.civ.).

L'ultima attiene all'estinzione dei soli diritti reali parziari (di godimento e di garanzia): il ventennio è disposto in consonanza con il termine di maturazione dell'usucapione, fenomeno avente natura di portata opposta (artt. 954, 970, 1014, 1073 cod.civ.).

Brevi termini prescrizionali sono previsti di volta in volta, da norme attinenti a speciali rapporti.
  • Prescrizione quinquennale:
si prescrive in cinque anni l'azione volta ad ottenere il risarcimento danni da fatto illecito (art. 2947 cod.civ.); le annualità di rendite perpetue o vitalizie, pensioni alimentari, pigioni, fitti e ogni altro corrispettivo di locazione, indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, interessi e in genere tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o a periodi più brevi (art. 2948 cod.civ.) con l'esclusione della retribuzione del prestatore di lavoro subordinato, il cui diritto, di regola, non si prescrive durante il rapporto; le azioni derivanti da rapporti sociali (se la società è iscritta nel registro delle imprese: art. 2949 , II comma cod.civ.); l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali verso gli amministratori (art. 2949 , II comma cod.civ.); l'azione di annullamento in materia contrattuale (art. 1442 cod.civ.) e di donazioni (art. 775 cod.civ.), l'azione volta ad impugnare l'accettazione dell'eredità e la relativa rinunzia (artt. 482 e 526 cod.civ.), le disposizioni testamentarie (art. 624 cod.civ.); l'azione di annullamento degli atti per incapacità naturale di agire (art. 428 cod.civ.); l'azione di restituzione dei frutti da parte dell'erede o del legatario (art. 646 cod.civ.); l'azione revocatoria (art. 2903 cod.civ.); le azioni del minore contro il tutore o del tutore contro il minore (art. 387 cod.civ.); l'impugnativa della rinuncia all'eredità da parte dei creditori (art. 524 cod.civ.); l'impugnativa del testamento per incapacità di testare e per difetto di forma (artt. 591, 606 , 619 cod.civ.); l'azione di annullamento della divisione (art. 761 cod.civ.).
  • Prescrizione triennale:
si prescrive in tre anni l'azione del possessore contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore (art. 1797, ultimo comma cod.civ.); l'azione del regresso dei creditori contro i legatari (art. 495, ultimo comma cod.civ.); l'azione di annullamento (peraltro rimasta praticamente inattuata, infine abrogata dall'art. 7 del D. Lgs. 99/04) di atti lesivi della minima unità colturale (art. 848 cod.civ.); l'azione dei creditori e dei legatari contro l'erede beneficiato dopo la liquidazione (art. 502 cod.civ.); le azioni cambiarie contro l'accettante (art. 94 legge camb.). L'azione intesa a far valere il diritto di credito afferente a sanzioni pecuniarie in tema di IVA sotto il vigore della L. 4/29 (Cass. Civ., Sez. V, 16099/11).
  • Prescrizione biennale:
si prescrive in un biennio (con l'importante avviso che, per effetto del D.l. 145/13, è stato introdotto un termine decadenziale di tre mesi a far tempo dal fatto dannoso per introdurre la richiesta di risarcimento, salva la forza maggiore) l'azione di risarcimento danni dalla circolazione dei veicoli di ogni specie (art. 2947, II comma cod.civ.); le azioni derivanti da contratto di riassicurazione ed i diritti diversi da quello relativo al pagamento delle rate del premio nel contratto di assicurazione (art. 2952 II comma cod.civ., come modificato dal D.l. 134 del 2008); l'azione contro l'appaltatore per difformità e vizi dell'opera (art. 1667, ultimo comma cod.civ.); l'azione di rescissione della divisione (art. 763 cod.civ.).
  • Prescrizione annuale:
si prescrive in un anno l'azione del mediatore per il pagamento della provvigione (art. 2950 cod.civ.); le azioni derivanti da contratto di spedizione o di trasporto (salvo che il trasporto abbia inizio o termine fuori d'Europa, nel qual caso il termine prescritto è di diciotto mesi) e verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati nell'art. 2951 , ult. comma cod.civ.; le azioni per il pagamento delle rate di premio (art. 2952 cod.civ.); l'azione di rescissione del contratto (art. 1449 cod.civ. ); l'azione di garanzia per vizi o difetto di qualità della cosa venduta (artt. 1495 e 1497 cod.civ.); le azioni per supplemento o diminuzione di prezzo nella vendita immobiliare (art. 1541 cod.civ.); l'azione contro l'appaltatore per rovina della casa (art. 1669 cod.civ.); le azioni del portatore della cambiale contro i giranti e il traente (art. 94 , II comma legge camb.); le azioni di arricchimento in materia cambiaria e di assegni (art. cit. 94, ult. comma, e 75 , ult. comma, legge sull'assegno banc. e circ.).
  • Prescrizione semestrale:
si prescrive in sei mesi l'azione di garanzia di buon funzionamento della cosa venduta (art. 1512 cod.civ.); le azioni spettanti ai giranti gli uni contro gli altri e fra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario (art. 94 legge camb. e 75 legge sull'assegno); l'azione di regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati (art. 75 legge sull'assegno). Occorre infine osservare che, qualora il titolare del diritto avesse proposto azione nel termine di prescrizione breve previsto dalla legge e fosse intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, l'azione diretta all' esecuzione del medesimo è soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale. Questa conseguenza si spiega agevolmente una volta che si sia considerato che all'originario diritto si è sostituito, per effetto della pronunzia passata in giudicato, il diritto, autonomo, scaturente dalla sentenza nota2.

Note

nota1

Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.162.
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nota2

Così Roselli, La prescrizione e la decadenza, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XX, Torino, 1985, p.474.
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Bibliografia

  • ROSELLI, La prescrizione e la decadenza, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, XX, 1985

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