Donazioni cum moriar, donazioni si praemoriar



Il diritto romano conosceva una fattispecie di donazione, sottoposta alla condizione sospensiva il cui evento consisteva nella morte del disponente e revocabile da parte di costui. Essa veniva in considerazione quando taluno dovesse partire per un lungo viaggio o per andare in guerra e la revocabilità era appunto connessa all'eliminazione del fattore di rischio: una volta tornato dalla battaglia il disponente poteva porre nel nulla l'atto dispositivo allo scopo di poter nuovamente provvedere in relazione ai propri beni.

La figura, così costruita, proprio in considerazione della revocabilità, non potrebbe sottrarsi, alla stregua del principio di cui all'art. 458 cod.civ., ad una valutazione in termini di nullità, venendo certamente ad integrare gli estremi di un atto a causa di morte. Gli interpreti reputano, al contrario, pienamente ammissibili e valide le donazioni in cui la morte non è la causa della disposizione a titolo liberale, bensì costituisce l'evento dedotto nella clausola condizionale ovvero in quella afferente al termine di efficacia, elementi accidentali e non già essenziali (come invece lo è la causa) del negozio nota1.

Ad esempio Tizio dona a Caio l'appartamento in Roma, Via Appia sotto condizione sospensiva della morte del donante (donazione sotto condizione sospensiva, si praemoriar ). Sempronio dona a Mevio il fondo Tuscolano a far tempo dalla morte di Sempronio medesimo (donazione a termine iniziale differito, cum moriar ).

Si tratta, in entrambe le ipotesi, di atti di liberalità per il cui tramite non viene posta in essere una attribuzione mortis causa, bensì attribuzioni inter vivos sia la cui mera efficacia è variamente collegata con l'evento morte del disponente, evento che non può ex se essere considerato illecitonota2.

A tal riguardo occorre tuttavia effettuare una precisazione che attiene alla valutazione del profilo causale concreto della convenzione.

Come detto, infatti l'evento del decesso fa ingresso, nell'atto sotto modalità di morte, sotto la specie dell'elemento accidentale. La causa dell'atto al quale fosse stato apposto il termine o la condizione che deduce la morte del disponente rimane pur sempre quella propria della donazione, connotata dall'intento del donante di arricchire irrevocabilmente il donatario, vale a dire dall'attualità dello spoglio.

Rimane da apprezzare l'ipotesi in cui, in concreto, le parti abbiano piuttosto perseguito, per il tramite di un atto di tal fatta, l'intento di provvedere alla futura successione del disponente, considerando in effetti come ereditari i beni oggetto della donazione. In questo caso, che si risolve apprezzando la corrispondenza tra causa in astratto e causa in concreto (vale a dire con l'operazione ermeneutica che si compendia nella verifica della c.d. causa sintetica) la donazione potrebbe essere apprezzata come un patto successorio istitutivo gratuito.

Decisiva a questo proposito sarebbe l'eventuale collegata convenzione (dissimulata) con la quale le parti si fossero accordate nel senso di negare attualità all'atto di disposizione, da reputarsi come liberamente effettuato da parte del donante.



La differenza tra una valida donazione sotto modalità di morte ed una donazione mortis causa vietata ex art. 458 cod.civ. dovrebbe pertanto essere individuata nella consistenza della situazione giuridica in capo al donatario anteriormente alla morte del donante.

Nel patto successorio il beneficiario dell'attribuzione vanterebbe, nel tempo che precede la morte del disponente, una mera aspettativa di fatto priva di una tutela giuridica.

Nelle donazioni sotto modalità di morte, al contrario, il donatario può essere considerato subito come acquirente a termine iniziale o sotto condizione sospensiva
. Egli è conseguentemente titolare di un'aspettativa tutelata dal diritto per il tramite della possibilità di compiere atti conservativi e cautelari (cfr. I comma art. 1356 cod.civ.). L'acquirente può addirittura disporre dell'aspettativa, vale a dire del diritto condizionato (art. 1357 cod.civ.) nota3.

Note

nota1

Ammettono dette donazioni Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.222, Torrente, La donazione, in Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2006, p.314, Azzariti-Martinez , Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, pp.827-828 e Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.96.
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nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.34.
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.418; De Giorgi, I patti sulle successioni future, Napoli, 1976, p.118.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006
  • VITA DE GIORGI, I patti delle successioni future, Napoli, 1976

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