Donazioni (oggetto della collazione)



Sono soggetti a collazione gli atti di liberalità donativa. Deve al riguardo trattarsi di vera e propria donazione, contrassegnata cioè dal depauperamento del donante e dal correlativo arricchimento del donatario nota1. Non è sufficiente il perfezionamento di un negozio a titolo gratuito (mutuo gratuito, comodato, mandato senza corrispettivo, etc.). Occorre inoltre non confondere l'elargizione a titolo donativo con i versamenti di denaro che fossero stati eseguiti dal genitore che, convivendo con il figlio, avesse in tal modo provveduto ad adempiere ad una vera e propria obbligazione (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 18814 del 4 luglio 2023).

Una volta che si tratti di donazione in senso tecnico è indifferente, ai fini dell'assoggettamento a collazione, che si tratti di donazione traslativa con effetti reali (relativa alla proprietà o ad altro diritto reale di cui il donante sia titolare nota2), di donazione obbligatoria ovvero di donazione liberatoria (avente cioè l'effetto di eliminare un'obbligazione di cui sia gravato il donatario).

Per quanto attiene alla donazione del diritto di usufrutto, che pure è soggetta a collazione, si discute circa il valore da conferire che, come è noto, diminuisce gradualmente in relazione al progressivo venir meno delle aspettative di vita del donatario. Secondo un'opinione il valore del diritto reale dovrebbe venir calcolato secondo le tabelle attuariali in riferimento al tempo dell'apertura della successione e non al momento in cui è stato trasferito o costituito a favore del donatario nota3.

Cosa dire degli atti di liberalità invalidi, cui tuttavia abbia fatto seguito l'effettiva esecuzione? Il tema sarà oggetto di separata disamina, come anche la specificità di alcune donazioni (modali, remuneratorie, di modico valore).

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Note

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Dovrebbe escludersi anche la donazione fatta a condizione di reciprocità, ogniqualvolta il donatario abbia in concreto disposto in tal senso e si sia realizzato l'evento (cfr. Franchi, Appunti di diritto privato, Rimini, 1985, p.112, per il quale non si tratterebbe più di donazione, ma di un contratto a prestazioni corrispettive).
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nota2

Per l'enfiteusi occorre precisare che, stante l'intrinseca onerosità del contratto costitutivo della stessa, la donazione potrebbe al più atteggiarsi come indiretta semplicemente in relazione alla tenuità del canone ed al valore del bene (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.723).
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nota3

Così Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1982, p.307.
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Bibliografia

  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • FRANCHI, Appunti di diritto privato, Rimini, 1985

Prassi collegate

  • Quesito n. 617-2013/C, L’interesse delle parti di modificare la causa del contratto di vitalizio assistenziale

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