Donazione obnuziale: struttura ed elemento causale



L'art. 785 cod.civ. assume in considerazione una speciale modalità di perfezionamento della liberalità donativa. Prevede infatti il I comma della disposizione in parola che la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio.

Si tratta della c.d. donazione obnuziale, vale a dire di quella liberalità effettuata in vista della celebrazione delle nozze tra soggetti nubendi specificamente indicati. Aspetto problematico è quello della struttura dell'atto. L'intervenuto perfezionamento anche in difetto di accettazione ha infatti condotto la prevalente dottrina a qualificare la fattispecie in chiave di atto negoziale unilaterale nota1. Al contrario chi riconduce la figura pur sempre nell'ambito del contratto, deve necessariamente configurare un coinvolgimento del donatario oblato. Costui infatti ben potrebbe respingere gli effetti della liberalità, dovendo il contrario contegno omissivo essere interpretato come accettazione tacita nota2.

Quanto all' elemento causale, la donazione obnuziale presenterebbe una specificità rispetto alla donazione "ordinaria". Il motivo particolare che anima il disponente assurgerebbe al rango di causa, rendendo possibile una dinamica attributiva altrimenti sconosciuta al tipo contrattuale. Tra l'altro si è osservato come la pregnanza dell'intenzione del donante sia specialmente rilevante nello schema in considerazione. Non basterebbe infatti che il perfezionamento del vincolo matrimoniale sia stato in qualche modo assunto a motivazione dell'atto di disposizione. Si pensi infatti alla donazione che sia semplicemente sottoposta a condizione sospensiva ovvero a condizione risolutiva ove l'evento consista della celebrazione del matrimonio ovvero della mancata celebrazione dello stesso entro un certo termine. Si ponga mente anche alla liberalità indiretta che pure sia stata effettuata avendo riguardo alle future nozze, strutturalmente incompatibile con la fattispecie in esame (Cass. Civ., Sez. VI-II, 14203/2017).
Ordinariamente la causa della donazione viene reputata "debole", nel senso che l'attribuzione patrimoniale, il cui elemento formale è rafforzato dall'indispensabilità dell'atto pubblico perfezionato alla presenza di due testimoni, viene sorretta dal mero animus donandi. Nel caso della donazione obnuziale questo non basta: occorre l'esplicitazione delle scopo, siccome orientato a locupletare i nubendi in quanto propriamente tali in riguardo di uno specifico matrimonio. Ne discende come il relativo schema negoziale non possa che sostanziarsi in una liberalità diretta, non potendo per la sua stessa natura configurarsi quale liberalità indiretta (Cass.Civ. Sez.II, 15873/2006). La donazione in parola è comunque da qualificarsi come diretta: non potrebbero essere qualificate in tal modo le erogazioni di denaro effettuate da uno dei coniugi per ristrutturare un immobile di proprietà dell'altro coniuge (Cass. Civ., Sez. II, 18695/2014).

A riprova della compenetrazione dello speciale motivo nella causa dell'attribuzione si consideri il II comma della norma in commento. L'annullamento del matrimonio infatti importa addirittura la nullità della donazione. E' appena il caso di osservare come tale causa di invalidità si differenzia rispetto a quella prevista dal non più vigente art.781 cod.civ. (il quale prescriveva la nullità della donazione tra coniugi: Cass. Civ. Sez. II, 19029/2008).

Note

nota1

Torrente, La donazione, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1956, p.162. Moscarini, I negozi a favore di terzo, Milano, 1970, p.35.
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nota2

F.S. Azzariti-Marinez-G. Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.828.
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Bibliografia

  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • MOSCARINI, I negozi a favore di terzo, Milano, 1970
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006

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