Divisione oggettivamente o soggettivamente parziale



La divisione testamentaria può essere totale o parziale. La parzialità della divisione può avere quale punto di riferimento l'aspetto oggettivo (i beni caduti in successione) ovvero quello soggettivo (i soggetti beneficiari).

Ricorre la divisione soggettivamente parziale nota1 ogniqualvolta il testatore formi le porzioni di alcuni coeredi omettendo soltanto di provvedere relativamente ad altri. Viene eliminata la situazione di contitolarità soltanto in relazione ai soggetti apporzionati, mentre la comunione rimane in essere per i coeredi non considerati.

La validità della disposizione con la quale viene prevista una divisione soggettivamente parziale deve fare i conti con l'art. 735 cod.civ. (nullità per preterizione). Ai sensi della norma citata la divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla.

Quando si può dire che il testatore non abbia compreso qualcuno tra gli istituiti? Ciò accade nell'ipotesi in cui, dopo aver nominato i beneficiari venga ad apporzionare soltanto alcuni tra questi, non residuando per gli altri beni di valore tale da soddisfare le quote loro spettanti nota2.

Nella divisione soggettivamente parziale (valida) il fatto di aver apporzionato soltanto alcuni tra i coeredi non esclude la possibilità che per gli altri residuino cespiti sufficienti a soddisfarne le ragioni nota3.

Poniamo il caso di Primo, il cui patrimonio è costituito alla morte da tre appartamenti di valore identico, il quale nomina suoi eredi Caio, Sempronio e Filano in parti tra loro eguali. Egli lascia a Caio soltanto i tre appartamenti: è evidente che una siffatta disposizione si porrebbe in contrasto con il principio di cui all'art. 735 cod.civ. . Diversamente le cose andrebbero qualora, nell'esempio fatto il testatore Primo, dopo aver istituito i suoi tre eredi nella riferita identica misura avesse lasciato a Caio uno degli appartamenti senza nulla dire in riferimento agli altri due. Questa eventualità rappresenta un'ipotesi di divisione soggettivamente parziale valida nota4.

Si parla invece di divisione oggettivamente parziale nota5 quando il testatore dispone attribuendo fra i beneficiari una parte soltanto dei beni dell'asse ereditario, come spesso capita ogniqualvolta tra il tempo del testamento e quello dell'apertura della successione si pone un intervallo temporale significativo: è ben possibile infatti che il patrimonio del disponente subisca modificazioni. Quando queste siano di tipo incrementativo (es.: l'acquisto di un immobile, di alcuni titoli) si verifica la fattispecie in discorso che deve essere inquadrata nell'ambito del II comma dell'art. 734 cod.civ. .

La norma prevede che, qualora nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.

In pratica si tratta di una questione di carattere interpretativo. Occorre stabilire se sia deducibile, sottoponendo il testamento ad un'accurata analisi intesa a ricavare l'intento del testatore, una volontà di quest'ultimo nota6 intesa ad attribuire anche i beni sopravvenuti o comunque non assunti in considerazione esplicitamente nelle attribuzioni effettuate a qualcuno tra gli eredi istituiti.

Soltanto nell'eventualità in cui questa ricerca sortisce esito negativo si farà luogo all'attribuzione secondo le regole proprie della successione ab intestato nota7.

Si ponga il caso di Primo che lasci i beni immobili a Caio e l'azienda commerciale a Sempronio, entrambi non parenti, dando conto di voler comunque esaurire per intero il proprio patrimonio, non residuando alcunchè per gli eredi legittimi (privi tuttavia della qualità di legittimari).

Se alla morte di Primo residuano anche titoli e valori mobiliari, essi non profitteranno agli eredi secondo le regole della successione ab intestato, dovendo essere attribuiti agli eredi testamentari pro quota nota8.

Note

nota1

V. Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.201; Bombarda, Osservazioni in tema di norme date dal testatore per la divisione, divisione fatta dal testatore e disposizione dei conguagli, in Giust. civ., vol.IV, 1975, p.114.
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nota2

Cfr. Amadio, La divisione del testatore senza predeterminazione di quote, in Riv. dir. civ., vol. I, 1986, p.259.
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nota3

A parere di alcuni (tra i quali cfr. Mengoni, La divisione testamentaria, Milano, 1950, p.103 nonchè Casulli, voce Divisione ereditaria (dir. civ.), in N.mo Dig. it., pp.57 e ss.), la divisione sarebbe nulla anche in presenza di beni sufficienti a soddisfare le ragioni dell'erede o del legittimario pretermesso. Di opinione contraria è la dottrina prevalente: cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.767.
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nota4

E' perciò evidente che la divisione soggettivamente parziale presuppone la predeterminazione delle quote dei coeredi e l'apporzionamento solo di uno o alcuni di essi, così come anche il fatto che essa sia necessariamente anche oggettivamente parziale, in quanto da essa devono essere esclusi i beni necessari a formare le porzioni degli eredi non apporzionati, per non risolversi in preterizione sostanziale dell'erede istituito nulla ex art.735 cod.civ. (Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.1025).
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nota5

Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, pp.258 e ss..
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nota6

Cfr. Vascellari, in Cian e Trabucchi, Comm. breve cod. civ., Complemento giurisprudenziale, Padova, 1994, p.496; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, pp.435 e ss..
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nota7

Secondo Amadio, La divisione del testatore, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.84 e ss., in realtà si tratterebbe "di un'inversione logica, dato che ciò che costituisce la regola è l'apertura della successione ab intestato, che può essere impedita solo quando l'indagine ermeneutica faccia emergere l'intenzione del testatore di devolvere il residuo in conformità al riparto parziale predisposto".
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nota8

nota8

Così Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, pp.662 e ss.; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1203.
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Bibliografia

  • AMADIO, La divisione del testatore, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol. II, 1994
  • AMADIO, La divisione del testatore senza predeterminazione di quote, Riv. dir. civ., t. I, 1986
  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BOMBARDA, Osservazioni in tema di norme date dal testatore per la divisione, divisione fatta dal testatore e disposizione dei conguagli, Giust. civ., t. II, 1975
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CASULLI, Divisione ereditaria, N.mo Dig.it.
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • MENGONI, La divisione testamentaria, Milano, 1950
  • VASCELLARI, Padova, Cian Trabucchi Comm.breve cod.civ., 1994

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