Divisione ereditaria e beneficio dell'inventario: necessità o meno di autorizzazione giudiziale



Si disputa se la divisione ereditaria posta in essere tra coeredi che abbiano accettato con beneficio di inventario debba essere preceduta da autorizzazione giudiziale ai sensi degli artt. 747 , 748 cod.proc.civ..

L'opinione negativa nota1 muove dalla natura dichiarativa dell'atto divisionale: quand'esso coinvolga unicamente soggetti coinvolti nella procedura di accettazione beneficiata non potrebbe manifestarsi alcun concreto pregiudizio per creditori e legatari, comunque garantiti dalla destinazione funzionale delle attività ereditarie insita nel rispetto della procedura inventariale. Un tale atto si esaurirebbe all'interno del patrimonio ereditario, non modificandone la consistenza complessiva nota2.

In senso contrario, si è osservato che eventuali effetti negativi per i creditori ereditari ben potrebbero prodursi in esito alla decadenza in cui incorresse il coerede apporzionato con beni di maggior valore rispetto alla quota di diritto. Si faccia il caso di Primo e Secondo, eredi in pari misura, entrambi accettanti con beneficio di inventario. A Primo, a cagione di erronee valutazioni, vengono attribuiti beni di valore superiore alla quota alla quale avrebbe diritto. Successivamente Primo, oberato da pesanti debiti personali, pone in essere una condotta tale da incorrere nella decadenza dal beneficio di inventario, venendo meno la separazione tra patrimonio ereditario e patrimonio dell'erede. Appare evidente come una siffatta situazione possa risultare di pregiudizio per i creditori ed i legatari ereditari, i quali, trovandosi a concorrere con i creditori personali dell'erede, potrebbero rimanere parzialmente insoddisfatti. Il preventivo controllo giudiziale si paleserebbe pertanto necessario nota3.

Note

nota1

Così Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.309; Ferri, Successioni in generale (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.356.
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nota2

L'ipotesi evidentemente più preoccupante non è quella appena descritta, in relazione alla quale i creditori ereditari ben potrebbero domandare la separazione dei beni, così ponendosi al riparo dalla concorrenza sui beni ereditari delle ragioni dei creditori dell'erede. Si faccia invece attenzione ai diritti che ricadano in comunione tra l'erede che abbia accettato con beneficio di inventario e un soggetto estraneo. Si pensi ad un complesso immobiliare acquistato dal de cuius e da un amico di costui (non rivestente la qualità di erede del primo). Apertasi la successione, Primo, nella propria di qualità di erede accettante con beneficio di inventario, si troverà a dover procedere alla divisione del detto complesso. E' qui evidente la possibilità del pregiudizio per i creditori ed i legatari, esposti (senza alcuna possibilità di protezione) al rischio dell'apporzionamento di Primo con beni di minor valore rispetto alla quota ideale, onde la necessità di munirsi di preventiva autorizzazione giudiziale non è discutibile.
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nota3

Analogo parere viene espresso, tra gli altri, da Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, pp.191 e 192.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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