Divisione bonaria, mancata trascrizione ed usucapibilità delle quote dei contitolari di un bene ereditario



Può capitare che i coeredi, nella loro qualità di contitolari dei beni ereditari, si accordino bonariamente, senza speciali formalità, in ordine alla divisione dei beni caduti in successione. Talvolta questo assetto delle rispettive proprietà viene suggellato da una semplice scrittura privata priva dei requisiti per poter essere trascritta con il proposito di rinnovare la volontà negoziale davanti al notaio nota1. Cosa accade se, a distanza di tempo, non essendo stato perfezionato alcun atto idoneo a consacrare definitivamente la divisione intercorsa, alcuno tra i contitolari pretende di rimettere tutto in discussione?
Nell'ultima ipotesi fatta sarà praticabile il ricorso all'autorità giudiziaria allo scopo di ottenere una sentenza dichiarativa dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla predetta scrittura, ogniqualvolta peraltro la stessa possa essere considerata come valida. Negli altri casi ci si domanda se la disponibilità di fatto del bene in via esclusiva da parte di colui che ufficialmente sarebbe semplicemente uno dei contitolari per il tempo previsto dalla legge valga a fondare una pronunzia di usucapione. Al riguardo è stato deciso che il comproprietario possa usucapire la quota degli altri contitolari ogniqualvolta costui abbia goduto del bene in modo incompatibile con la pari possibilità di fruizione degli altri, manifestando cioè l'innegabile volontà di possedere da proprietario. Non sarebbe invece sufficiente la constatazione che gli altri aventi diritto si fossero limitati ad astenersi dall'uso della cosa (Cass. Civ. 12260/02). Va inoltre messo a fuoco come la partecipazione del coerede alla divisione negoziale dei beni di cui all'asse di palesi come incompatibile con il fatto di volersi giovare dell'intervenuta usucapione a proprio favore (Cass. Civ., Sez.II, 9633/13).

Note

nota1

Anche in presenza di beni immobili sarà richiesto per la validità della divisione solo l'atto scritto, per cui il contratto stipulato per semplice scrittura privata non autenticata sarà pienamente valido ed efficace tra le parti: cfr. Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.981.
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