Divisibilità delle servitù



L'art. 1071 cod.civ. che ammette la cosiddetta divisibilità delle servitù, va inteso nel senso di affermare la possibilità che, nell'ipotesi di divisione del fondo dominante o servente, il contenuto attivo della servitù venga mantenuto intatto a favore o a carico di ciascuna parte nella quale venga diviso il fondo dominante (o servente), sempre che non venga determinato un aggravio del peso imposto sul fondo servente nota1. In applicazione della regola citata è stato reputato assistere ogni singolo appartamento la servitù di parcheggio originariamente istituita in favore di più unità considerate nel complesso (Cass. Civ., Sez. II, 17075/2015).

La divisibilità non deve dunque essere intesa come divisione in quote dell'utilità o del peso fra diversi contitolari del medesimo fondo dominante o servente: questo fenomeno si risolverebbe infatti in una comunione di servitù (attiva o passiva).

Ritornando al problema del frazionamento del fondo dominante o servente ed alla correlativa attribuzione della proprietà di ciascuna porzione individuata ai singoli proprietari, occorre rilevare che, in concreto, possono darsi casi in cui il contenuto della servitù non si adatti alla regola della divisibilità o nel senso della sussistenza per intero, ovvero, inversamente, dell'impraticabilità del diritto.

Si prenda come esempio della prima ipotesi una servitù altius non tollendi : qualora venisse diviso il fondo dominante o quello servente, ogni singolo lotto derivato conserva integralmente rispettivamente a favore ed a carico la servitù (Cass. Civ. Sez. II, 4399/82 ).

Vi sono invece altre servitù che, riguardate dal punto di vista del fondo servente, sono localizzate in una singola parte di questo: si pensi al passaggio per una via, alla presa d'acqua da un acquedotto.

Si può distinguere in tale eventualità, nella quale cioè la servitù è per così dire "localizzata", tra frazionamento:

  1. del fondo dominante. In tal caso le servitù spettano per intero a ciascuna parte di esso: conseguentemente ciascun proprietario dei singoli lotti può passare per il fondo servente, attingere acqua, etc.. Ai sensi dell'art. 1071 cod.civ. sussiste tuttavia il limite consistente nel non poter rendere la situazione del fondo servente più gravosa. Questa regola non pare assoluta. Si ipotizzi una servitù di passaggio esistente a favore di un fondo che venga frazionato, interponendosi tra il fondo servente e la parte del fondo dominante alienata un lotto rimasto di proprietà dell'originario titolare dell'intero fondo dominante. E' stato deciso in questo caso che non si producono gli effetti di cui all'art. 1071 cod.civ., rimanendo quiescente il diritto per un ventennio, decorso il quale interverrà l'estinzione della servitù per non uso ventennale (Cass. Civ. Sez. II, 965/83 ; Cass. Civ. Sez. II, 2264/82 );
  2. del fondo servente. In questa ipotesi è logico ritenere libere da servitù quelle porzioni del fondo su cui questa non viene esercitata: se la strada che consente l'accesso al fondo dominante insiste in una parte determinata del fondo servente, non potrebbe dirsi gravata dal diritto anche la parte che nulla ha a che fare con detta strada.
Si determina dunque con la divisione della proprietà la liberazione delle parti esenti sia dall'effettivo peso sia dal vincolo in cui consiste il diritto di servitù nota2.

Note

nota1

Cfr. Messineo, Le servitù, Milano, 1949, p.171; Biondi, Le servitù, in Tratt. dir. civ., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1967, p.487; Geri, Numerus clausus, atipicità, divisibilità della servitù, in Giur. agraria it., 1978, p.108.
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nota2

Si vedano p.es. Branca, Servitù prediali, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1987, p.414; Comporti, Le servitù prediali, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.201.
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Bibliografia

  • BIONDI, Le servitù, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu-Messineo, 1967
  • BRANCA, Servitù prediali (Artt. 1027-1099), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1987
  • COMPORTI, Le servitù prediali, Torino, Trattato dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • GERI, Numerus clausus, tipicità, atipicità, divisibilità della servitù, Giur.agraria it., 1978
  • MESSINEO, Le servitù, Milano, 1949


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