Divieto per i liquidatori di ripartire tra i soci i beni sociali



I liquidatori non possono ripartire fra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché i creditori sociali non siano stati interamente soddisfatti o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli (art. 2280 cod. civ. ). Lo stato di liquidazione rende semplicemente prioritario procedere, senza incidere sui rapporti giuridici facenti capo alla società che permangono immutati, al regolare pagamento delle passività nei termini pattuiti, corrispondendo gli interessi eventualmente convenuti e maturati nota1, senza che abbia luogo una particolare procedura concorsuale. Ciò significa che il liquidatore potrà procedere al pagamento dei singoli debiti mano a mano che i creditori si presentano, non essendo obbligato ad accertare i singoli diritti di prelazione (Cass. Civ. Sez. I, 792/70 ).

Il divieto in esame possiede natura non pacifica. Secondo un'opinione esso avrebbbe efficacia meramente dispositiva, potendo i soci derogarvi, introducendo libere modalità nel procedimento inteso a sistemare i rapporti giuridici pendenti (Cass. Civ. Sez.III, 1468/81 ; Cass. Civ. Sez. I, 6212/80 ). Le ragioni dei creditori sociali infatti sarebbero già garantite dalla regola della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali. Sarebbe addirittura possibile l'integrale omissione del procedimento di liquidazione. Ciò sia nel caso in cui i patti sociali prevedessero quale destinazione debba avere il residuo attivo, sia nell'ipotesi in cui, difettando un'apposita previsione, i soci concordassero sulle modalità con le quali procedere alla definizione integrale dei rapporti preesistenti (Cass. Civ. Sez. II, 860/92 ). In definitiva il divieto di cui all'art. 2280 cod. civ. sarebbe posto a presidio dell'interesse dei soci all'ordinata esecuzione del procedimento di liquidazione e non dei creditori sociali. Quando questi ultimi non ritenessero di essere sufficientemente garantiti per effetto della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio personale dei singoli soci, potrebbero comunque attivare le normali misure cautelari. In particolare, qualora essi provassero l'emergenza di un concreto pregiudizio ai propri diritti derivante da omissioni procedimentali nel corso della liquidazione, ben potrebbero domandare il risarcimento dei danni secondo le regole della responsabilità extracontrattuale nei confronti di coloro che non avessero rispettato le regole afferenti ad un regolare procedimento di liquidazione (Cass. Civ. Sez. II, 3239/69 ). Secondo una differente impostazione invece la norma possiederebbe una portata imperativa. Conseguentemente l'effetuazione del riparto dei beni anteposta all'estinzione delle passività sarebbe addirittura viziata radicalmente da nullità (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 326/88 ; Cass. Civ. Sez. I, 5489/78 ) nota2. In maniera più sfumata si è espressa altra giurisprudenza, che ha fatto ricorso alla nozione di inopponibilità ai creditori, riferita all'anticipato riparto tra i soci delle attività sociali (Cass. Civ. Sez. I, 2165/80 ) nota3.

Il II comma dell'art. 2280 cod. civ. prevede infine che, qualora i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori hanno la possibilità di chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente. La disposizione da un lato è orientata ad una corretta esecuzione del procedimento di liquidazione, assicurando che i liquidatori possano assicurarsi le attività con le quali fare fronte al passivo sociale nota4, dall'altro è dettata anche nell'interesse dei soci. Data la responsabilità personale degli stessi, infatti ben potrebbe il patrimonio di ciascuno essere aggredito dai creditori sociali insoddisfatti. Soltanto successivamente, una volta eseguito il pagamento, ciascuno dei soci escussi potrebbe agire in via di regresso nei confronti degli altri, ciò che appunto mira ad evitare la norma in considerazione, attribuendo al liquidatore il potere di richiedere a ciascuno di essi le risorse necessarie per sistemare ogni rapporto passivo. Non risulta tuttavia possibile rivolgere una siffatta richiesta all'erede del socio defunto, a propria volta non divenuto socio, nell'ipotesi in cui si tratti del pagamento di debiti relativi alla attività esplicatasi quando il socio defunto era ancora in vita (Cass. Civ. Sez. I, 2669/67 ).

Giova infine precisare che la possibilità per il liquidatore di richiedere al socio i versamenti in parola non è condizionata all'inesistenza di attività, bensì soltanto anche alla situazione di illiquidità, onde il socio non potrebbe legittimamente rifiutarsi di darvi corso (Tribunale di Reggio Emilia, 10/08/1994 ).

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Note

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Costi-Di Chio, Società in generale, Società di persone, Associazioni in partecipazione, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da W. Bigiavi, Torino, 1991, p. 665.
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nota2

V'è da precisare come queste pronunzie, a rigore, siano da ambientarsi in tema di società di capitali, nelle quali peraltro viene a pieno titolo evocata la norma qui in commento, da qualificarsi come portatrice di un principio fondamentale, valevole indistintamente per tutti i tipi sociali.
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nota3

Nello stesso senso Campobasso, Diritto commerciale. Diritto delle società, t. 2, Torino, 1997, p. 118 e Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 160.
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nota4

Nel caso di inerzia dei liquidatori gli stessi potrebbero essere considerati responsabili dai creditori sociali proprio in base alla disposizione in esame: cfr. Ferrara Jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, p. 309.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • COSTI-DI CHIO, Società in generale, società di persone, associazione in partecipazione, Torino, Giur. sist. civ. e comm. fondata da W. Bigiavi, 1991
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987

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