Divieto ex art. 28 l.n. e incanti per asta pubblica




E' possibile che il notaio, in osservanza alla sua competenza funzionale, possa essere chiamato a redigere un verbale d'asta per incanto.Tale attività si sostanzia in una verbalizzazione, attività che ha una struttura diversa dal normale atto negoziale a parti contrapposte, e nei cui confronti il notaio ha una possibilità di verifica delle diverse posizioni assolutamente ridotte.

Ecco perché l'obbligo di astensione, sancito dai punti 2 e 3 dell'art. 28 l.n., non é richiesto nell'ipotesi, unica, in cui il notaio, nell'ambito di una procedura per pubblico incanto, proceda alla verbalizzazione del documento d'asta nota1 .

L'esenzione dall'obbligo di astensione è determinata unicamente dal fatto che il notaio non è nelle condizioni di effettuare preventivamente il puntuale controllo dei soggetti che interverranno alla gara, e quindi non sarà possibile applicare, nei suoi confronti, i limiti previsti dai punti 2 e 3 dell'art. 28, I comma l.n..

Se nel caso di specie manca la c.d. "funzione di adeguamento" non può essere disconosciuto che il risultato finale dell'attività del notaio non sarà altro che un normale "atto pubblico", redatto ai sensi e con gli effetti previsti dagli artt. 2699 e ss. cod. civ. nota2 .Per converso, proprio da quanto affermato dal II comma dell'art. 28 l.n. , sembra potersi affermare che il limite posto dal punto 1 dell'articolo in esame (divieto di ricevere atti contrari a norme di legge, buon costume o ordine pubblico) valga anche per il caso di incanto per asta pubblica nota3.

Tale argomentazione serve anche a supportare la tesi che vede l'applicabilità del dovere di astensione a carico del notaio, come definita dal n. 1 dell'art. 28 l.n. , anche per atti non a chiaro contenuto negoziale (Cass.Civ. Sez. III, 4441/98 ).

Ulteriore conseguenza che si può trarre da quanto affermato è che il dovere di astensione per il notaio, codificato dai n. 2 e 3 dell'art. 28 l.n., non ha altre possibili eccezioni.

Non è possibile procedere ad un allargamento di tale ipotesi per via analogica, quale che sia il contenuto dell'atto pubblico ricevuto dal notaio nota4 .

Note

nota1

La inapplicabilità del divieto posto dall'art. 28 l.n. ai casi di verbali d'incanto per asta pubblica, è una espressa eccezione non utilizzabile per situazioni analoghe. Il riferimento è per i verbali ex art. 591 bis cod. proc. civ. , in cui l'art. 28 l.n. trova piena applicazione.
top1

nota2

Rimane evidente che il documento concernente il verbale d'asta, mancando qualsiasi altra specifica esenzione, dovrà necessariamente rispettare tutti gli altri limiti di forma posti dalla legge notarile.
top2

nota3

Ritorna sotto questo importante aspetto la necessità di svolgere in maniera appropriata la c.d. "funzione di adeguamento", che, proprio per tale ipotesi, è riscontrabile, almeno per il divieto ex art. 28 l.n., anche per i c.d. atti privi di un evidente contenuto negoziale.
top3

nota4

nota5

Deve ancora essere definitivamente chiarito il valore e la natura del verbale notarile redatto ai sensi dell'art. 591 bis cod.proc.civ. , in materia di esecuzioni immobiliari.
top4

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Divieto ex art. 28 l.n. e incanti per asta pubblica"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti