Divieto di vendita piramidale




Ai sensi dell'art. 5 della legge 173/2005 sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

E' inoltre vietata la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant'Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

Si vuole evitare che soggetti poco avveduti, con il miraggio di facili guadagni, sfruttando rapporti amicali e di cortesia coinvolgano altre persone in operazioni intese a procurare benefici non sorretti dall'intrinseco valore commerciale dei prodotti o dei servizi oggetto di promozione. Come è noto, a giovarsi di questi sistemi di "vendita" sono poi soltanto i soggetti che inizialmente danno il via all'iniziativa. Essi sono i destinatari dei versamenti che comulativamente vengono operati da coloro che vi aderisono successivamente. Man mano che l'operazione si diffonde un numero sempre maggiore di soggetti ne viene coinvolto.

L'art.6 della legge pone inoltre una serie di presunzioni volte a smascherare la reale natura dell'operazione, contrassegnata in genere dall'esorbitanza delle somme versate rispetto al reale valore di quanto oggetto della vendita.

Il grado di antigiuridicità di questi sistemi di promozione commerciale è tale da avere indotto il legislatore a munire il divieto di sanzione penale. Ai sensi dell'art.7 della legge cit., il quale fa salva la configurazione di più grave reato, "chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'art. 5 , anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro".

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