Divieto di ricevere atti che interessano il notaio



Un ulteriore obbligo di astensione a carico del notaio è sancito dal punto n. 3 dell'art. 28, I comma l.n..
Anche in questo caso il principio ultimo che il divieto imposto tende a salvaguardare, è che non vi sia un'alterazione del comportamento del notaio in presenza di atti che interessano lui stesso, o i parenti o affini, nelle linee e gradi già indicati nel n. 2 dello stesso I comma dell'art. 28 l.n..
La legge in questo caso presume, senza possibilità di controprova, che se l'atto contenga anche marginalmente interessi per il notaio o suoi parenti o affini, debba scattare l'obbligo di astensione per lo stesso.
La difficoltà della questione non sta nella individuazione dei vincoli di parentela o affinità, i cui criteri di interpretazione sono gli stessi già acquisiti in sede di commento del punto 2 dell'art. 28, I comma l.n., ma nella corretta individuazione della qualità dell'interesse che, ove presente, impedisce al notaio di rogare nota1 .
La maggior parte della dottrina afferma che per avere effetto ai fini dell'applicazione della norma, l'interesse da prendere in considerazione non possa che essere diretto, attuale, reale ed economico nota2, con una valutazione da effettuarsi ex ante (cfr.Cass. Civ., Sez. II, 26848/2013) .
Non sussistendo uno solo di questi requisiti il notaio può liberamente ricevere l'atto nota3 .
La questione è certamente alquanto complessa e ruota completamente sull'ampiezza del concetto di interesse.
Valutando le soluzioni proposte dagli autori più attenti, non può non rimanere qualche serio dubbio sul fatto che la valutazione restrittiva proposta del concetto di interesse, riesca sempre ed in ogni caso a non far incorrere il notaio in responsabilità, anche in relazione all'assoluta scarsità di contributi giurisprudenziali in materia di conflitto di interessi.
Non solo, ma va anche ricordato come sotto il profilo squisitamente deontologico anche la sola apparenza di parzialità deve essere assolutamente prevenuta, in considerazione dell'enorme importanza da attribuire all'imparzialità della posizione del notaio nota4.
Sicuramente non può essere limitata la posizione neutra del notaio nota5, terzo tra le parti, soltanto per quegli atti che abbiano un chiaro contenuto negoziale, che richiedono quindi una piena "funzione di adeguamento", escludendola di fatto dalle altre attività funzionalmente attribuite al ministero notarile, ma che non si denotino per un diretto contenuto negozialenota6.
Non è possibile condividere le posizioni che, di fatto, sfumano il valore dell'art. 28, n. 3 l.n., in tutti quei casi in cui non sia posta in essere un'attività di adeguamento negoziale nota7 .
La giurisprudenza ha invece attribuito un contenuto molto più rigido al concetto di interesse che viene richiamato dal n. 3 dell'art. 28 l.n. .
In un precedente (Cass. Civ. Sez.III, 11497/00 ) la Corte suprema ha affrontato in maniera diretta la questione del valore del n. 3 dell'art. 28 l.n. , affermando, tra l'altro, che "il bene giuridico tutelato dal divieto è, quindi, la terzietà del notaio rogante rispetto alle parti dell'atto. Ciò comporta che il divieto è operante ogni qualvolta, per il contenuto dell'atto o per situazioni esterne ad esso, vi sia una compromissione, sia pure soltanto potenziale, della detta posizione di terzietà del notaio." E' stata reputata sussistente la violazione del precetto in considerazione nell'ipotesi in cui il notaio, sottoscritto quale promissario acquirente un contratto preliminare (contestualmente provvedendo a pagare la caparra), poi provveda a stipulare il contratto traslativo intestando alla propria compagna l'immobile (Cass. Civ., Sez. II, 25547/2015).

Note

nota1

ST. CNN 20 settembre 1994, n. 861: "Il notaio non può ricevere atti relativi a società nelle quali egli, o una delle persone indicate dall'art. 28, n. 2 e 3 l.n., si trovi nella condizione di socio predominante, in quanto in tal caso chi opera, sul piano sostanziale, non è la società ma il socio stesso. A tale fine, la situazione di predominanza del socio può riscontrarsi nell'ipotesi di società a responsabilità limitata con unico quotista, di società di persone di piccole dimensioni e di società di capitali interamente o in larga misura possedute da uno dei citati soggetti. Detto principio risulta altresì espressamente formulato nella normadi cui all'art.30 dei "Principi di deontologia professionale dei notai"approvato dal CNN con deliberazione 2/56 in data 5 aprile 2008 .
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nota2

Un particolare interesse che espone il notaio alle conseguenze disciplinari dell'art. 28, n. 3 l.n. è per esempio la sistematica ed ingiustificata clausola di esonero per il notaio della responsabilità professionale in relazione a non eseguite o incomplete visure ipocatastali.
ST. CNN 19 gennaio 1996, n. 1152:
"Nella stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, l'obbligo di procedere alle visure sussiste - come più volte affermato dalle pronunce della Cassazione sul punto - laddove il notaio sia richiesto nella preparazione e nella stesura in forma di atto pubblico, a prescindere dalla presenza di uno specifico incarico conferitogli dalle parti, mentre da tale incombenza egli può ritenersi esonerato solo nel caso in cui, per motivi di urgenza o per altre ragioni, ne sia espressamente dispensato."Giova peraltro osservare come Cass. Civ. Sez. II, 8470/02 abbia peraltro esclusa la possibilità di un valido esonero quand'esso provenisse da una sola parte, quand'anche si trattasse di quella acquirente, dovendo piuttosto detto esonero promanare da una espressa e concorde volontà di entrambe le parti della stipulazione.
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nota3

In merito alla irricevibilità dell'atto per contrasto di interesse cfr. Metitieri, Mandato al notaio e irricevibilità dell'atto, ST. CNN 14 settembre 1993, n. 394; Casu, Irricevibilità dell'atto notarile per contrasto d'interesse, ST. CNN 1 giugno 1980, n. 497; Clausole interessanti il notaio rogante, ST. CNN 14 agosto 1968, n. 218.
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nota4

Cfr. a tale specifico proposito nell'ambito del dovere di astensione, la delibera 24 febbraio 1994, n. 1188 " Della astensione. Indipendentemente da quanto previsto per legge per i casi di irricevibilità degli atti, il notaio deve astenersi dal prestare il proprio ministero, se non in via occasionale o per necessità non altrimenti superabile, quando dell'atto siano parte società di capitali o enti dei quali egli sia amministratore, anche senza rappresentanza, o rivesta la qualità di sindaco, ovvero sia unico socio o titolare del pacchetto di maggioranza della società".
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nota5

Che va ricordato, quando esplica il suo ministero, lo esegue nei termini di pubblica funzione.
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nota6

Cfr. Casu, in Riv. Not., 1/2001, p. 211, in cui in maniera molto efficace chiarisce il punto.
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nota7

Tale importante differenziazione è ampiamente chiarita dal Boero, cit., pp. 224 e ss., in cui si precisa che "Il rischio di parzialità che si vuole prevenire, in altri termini, ben può concernere l'attività di certificazione, oltre che quella di adeguamento".
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