Divieto di promuovere azioni esecutive individuali (curatela dell'eredità)



Dal combinato disposto degli artt. 531 , 506 cod. civ. si evince il divieto per i creditori ereditari di dar corso a procedure esecutive sui beni appartenenti all'asse. La prima norma infatti prevede che le disposizioni della sezione II del capo V del titolo (vale a dire le norme dettate in materia di beneficio di inventario) si applichino anche alla curatela ereditaria. Tra di esse qui assume rilevanza l'art. 506 cod. civ., dettato in tema di liquidazione concorsuale, il cui I comma prescrive che, una volta eseguita la pubblicazione dell'invito rivolto ai creditori ereditari di cui al III comma dell'art. 498 cod. civ. , non possono venire promosse da costoro procedure esecutive.

E' il caso di rilevare come quanto detto presupponga che il curatore intenda dar corso alla liquidazione dell'eredità concorsualmente nell'interesse di tutti i creditori. L'eventualità si presenta sia nell'ipotesi in cui taluno dei creditori abbia proposto opposizione, sia quando il curatore stesso abbia preferito così procedere, evitando di domandare l'autorizzazione giudiziale per provvedere a far fronte alle singole richieste degli aventi diritto nota1.

Note

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Da queste considerazioni si deduce che il divieto in esame deve considerarsi non tanto effetto della giacenza, quanto dell'eventuale inizio della procedura concorsuale di liquidazione: Lipari, L'eredità giacente, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p. 351.
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Bibliografia

  • LIPARI, L'eredità giacente, Padova, Successioni e donazioni, I°, 1994

Prassi collegate

  • Quesito n. 74-2014/I, Vendita di un immobile ex art. 104-ter l. fall. in caso di decesso di uno dei comproprietari falliti

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