Divieto di concorrenza (società in accomandita semplice)




La regola che pone il divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 cod. civ. , dettata in tema di società in nome collettivo, risulta applicabile, in virtù del rinvio di cui all'art. 2315 cod. civ. , anche alla società in accomandita semplice. Essa tuttavia riguarda soltanto i soci accomandatari, la cui posizione risulta assimilabile a quella dei soci illimitatamente responsabili della società in nome collettivo. Per quanto attiene alla posizione dei soci accomandanti ne sarebbe tuttavia possibile un'estensione pattizia (Cass. Civ. Sez. I, 2887/89 ).

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