Divieto di concorrenza (S.n.c.)


L'art. 2301 cod. civ. sancisce il divieto espresso per i singoli soci di esercitare, senza il consenso degli altri soci, per conto proprio o altrui, una attività concorrente con quella della società. La proibizione è estesa alla partecipazione, in qualità di socio illimitatamente responsabile (dunque il divieto non vale ove la responsabilità sia limitata: Cass. Civ. Sez. III, 2669/80 ; cfr. tuttavia Cass. Civ. Sez. I, 1977/73 ), ad altra società concorrente.

Fondamento della norma è indubbiamente quello di evitare che con il proprio comportamento ispirato ad interessi divergenti rispetto a quelli sociali il singolo socio intralci od impedisca alla società di conseguire i risultati economici cui tende nota1. Si tratta inoltre di una specificazione dell' obbligo di collaborazione che il socio si impegna a prestare per il conseguimento dell'oggetto sociale, espressione di quel vincolo che tra i soci viene a crearsi per effetto della stipulazione del contratto sociale (c.d. affectio societatis) e direttamente discendente da esso nota2.

Il divieto in esame deve considerarsi operante con riferimento all'attività indicata nell'oggetto sociale ed effettivamente svolta dalla società. Ne segue che non si produce violazione del divieto sia quando venga in esame un attività del socio che, pur concretamente svolta dalla società, non sia prevista dall'oggetto sociale, sia ogniqualvolta il socio svolga un'attività concorrente che, pur prevista astrattamente nell'oggetto sociale, non venga in fatto esercitata dalla società. Si ritiene dunque che la norma richieda un contrasto effettivo di carattere concorrenziale tra l'attività sociale e quella esercitata dal socio individualmente o in forma collettiva (Tribunale di di Milano, 01/02/1988 ). Per converso deve escludersi che il divieto operi in presenza di un'attività che, pur analoga a quella sociale, a cagione della diversità dei tempi e dei luoghi in cui viene esercitata, escluda ogni pregiudizio per la società, anche solo potenziale nota3.

L'obbligo del socio di non esercitare una attività concorrente non ha tuttavia carattere assoluto, giacché può essere rimosso dagli altri soci, anche tacitamente. A questo proposito anzi la legge stabilisce una presunzione di consenso quando l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne fossero a conoscenza. Il divieto inoltre, non riguarda la eventuale titolarità di partecipazioni del socio in società di capitale, quando essa non comporti ingerenze nella gestione di detta società (non potendosi configurare una attività concorrenziale diretta ad opera del socio).

La violazione dell'obbligo configura grave inadempimento del socio che ne può giustificare l'esclusione dalla compagine sociale ai sensi dell'art. 2286 cod. civ. (si pensi alla condotta di chi, avendo dato disdetta relativamente ad un contratto di durata stipulato tra la società ed un terzo, poi lo abbia assunto in proprio: Appello di Milano, 23/04/1991 ). Ogniqualvolta il socio rivesta la parallela qualità di amministratore, non potrà non seguire anche la revoca dalla carica. Come espressamente specificato dall'art. 2301, ultimo comma, cod. civ. alla società spetta anche l'azione per il risarcimento del danno arrecatole dal comportamento concorrenziale nota4. La legittimazione ad agire avverso il socio in relazione alla violazione del divieto in parola spetta alla società e non agli altri soci. Questo principio è stato ribadito anche in riferimento all'ipotesi in cui la compagine sociale sia composta da due soci soltanto (Cass. Civ. Sez. I, 406/77 ).

Da non confondere con l'obbligo qui in esame è il divieto di concorrenza che ordinariamente è connesso alla cessione dell'azienda (art.2557 cod. civ. ). Tale divieto non si può ritenere applicabile neppure nell'ipotesi di recesso del socio dalla compagine sociale (Cass. Civ. Sez. I, 6169/03). Si veda tuttavia la decisione del Tribunale di Verona, 3 giugno 2011, dettata in tema di società di capitali nell'ipotesi in cui il socio cedente sia l'unico socio o comunque il detentore di una partecipazione di controllo.

Note

nota1

Buonocore, Società in nome collettivo, in Comm. cod. civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1995, p. 332.
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nota2

Bavetta, La società in nome collettivo, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, vol. XVI, Torino, 1985, p. 142.
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nota3

Galgano, Diritto commerciale II, Le società, Bologna, 1982, p. 392.
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nota4

Buonocore, op. cit., p. 336.
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