Divieto di concorrenza (amministratori, società per azioni)




Ai sensi dell'art. 2390 cod.civ. , gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

La disposizione in esame concerne, come correttamente individuato dalla Suprema Corte, un conflitto potenziale di interessi e tende ad evitare che durante il suo ufficio l'amministratore si trovi a rivestire una qualità o a svolgere una attività che lo ponga in situazione di dannoso o pericoloso antagonismo con la società.

Il conflitto potenziale, determina per l'amministratore una situazione di incompatibilità, cui non consegue l'invalidità della nomina, ma pone quest'ultimo nella necessità di effettuare una scelta: se infatti non interviene alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea, e quest'ultimo non effettua una scelta, può essere revocato dall'ufficio risponde dei danni.

Circa l'autorizzazione, questa può essere generica, data anticipatamente con disposizione generale contenuta nello statuto, o addirittura ritenersi implicita nella deliberazione assembleare di nomina nel caso in cui la posizione concorrenziale preesista alla nomina stessa nota1.

In ogni caso è bene sottolineare che, pur in presenza di una valida autorizzazione, l'amministratore che debba deliberare un'operazione in relazione alla quale egli abbia interesse per conto proprio o altrui, ha sempre l'obbligo di dare notizia del proprio interesse nell'operazione e, in ogni caso, astenersi dall'agire in danno della società amministrata.

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Note

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Minervini, Il divieto di concorrenza a carico dei consiglieri della RAI, in Soc. 2002. p.139.
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