Divieto di compimento di nuove operazioni (liquidazione di società a base personale)



L'attività dei liquidatori è volta in primo luogo al reperimento delle liquidità necessarie per far fronte ai debiti sociali. Si spiega così agevolmente perchè la legge faccia loro espressamente divieto di intraprendere nuove operazioni (art. 2279 cod. civ.).

Che cosa si intende per nuove operazioni? Secondo la prevalente opinione ci si riferisce ad operazioni tipicamente e fisiologicamente comprese nell'attività d'impresa relativa all'oggetto sociale. ed affari non finalizzati all'attività di liquidazione. Una volta che la società sia stata sciolta è vietato il compimento di tutti quegli atti volti a perseguire non tanto finalità conservative o liquidative del patrimonio, quanto lo svolgimento di attività speculativa già oggetto della società (Cass. Civ. Sez. III, 11393/1997) nota1. Dati questi criteri, se ne inferisce che non può considerarsi nuova operazione la proposizione della domanda giudiziale volta ad ottenere la corresponsione del l'indennità per la perdita dell'avviamento, che per l'appunto presuppone la cessazione del rapporto di locazione relativo al locale ove si svolgeva l'attività imprenditoriale della società, collocandosi perciò inequivocabilmente nell'ambito dell'attività liquidatoria (Cass. Civ. Sez. III, 15080/2000). Deve anche escludersi che nel novero delle nuove operazioni possa ricomprendersi la mera attività processuale (come quella attinente ad un'impugnazione) posta in essere dai liquidatori, laddove essa si riferisca a rapporti sostanziali preesistenti alla messa in liquidazione della società, stante l'omogeneità di tale attività rispetto allo scopo di liquidazione e di definizione dei rapporti in corso (Cass. Civ. Sez. I, 1037/1999).

Cosa accade nel caso in cui il liquidatore non rispetti la prescrizione in esame? La violazione del divieto relativo al compimento di nuove operazioni comporta la responsabilità personale e solidale tra i liquidatori per l'operazione conclusa (art. 2279 cod. civ.). E' stato deciso addirittura nel senso che l'attività esorbitante non può essere imputata alla società, a cagione della carenza di potere dell'organo agente (Cass. Civ. Sez. III, 11393/1997; Cass. Civ. Sez. I, 3871/1968; cfr. anche, seppure dettata in tema di società di capitali, Cass. Civ. Sez. Lavoro, 741/2004). Una siffatta situazione viene a sostanziare un'ipotesi assimilabile all'eccesso di mandato. Allo scopo di verificare le conseguenze esterne della condotta del liquidatore non rispettosa dei limiti di legge in parola, si palesa comunque la rilevanza di condurre una verifica della situazione di consapevolezza in capo ai terzi che contrattino con il liquidatore. Soltanto nel caso in cui la società provi che i detti terzi fossero a conoscenza dello stato di liquidazione sociale e della novità dell'operazione, l'ente non risponderà dell'operato del proprio liquidatore. Diversamente si dovrà reputare che alla responsabilità personale dei liquidatori si affianchi quella della società.

Questo esito interpretativo discende direttamente dalla considerazione secondo la quale la prescrizione è sicuramente posta a tutela dei terzi. La società, una volta che abbia dovuto subire un esborso in conseguenza della condotta del liquidatore potrà agire nei di lui confronti soltanto in via di regresso (salvo, beninteso, il risarcimento del danno ulteriore).

All'esito dell'entata in funzione del nuovo regime pubblicitario che ha tratto vita dall'attuazione del registro delle imprese e della sezione speciale dedicata alle società semplici, non si può più sostenere che la società sia gravata dall'onere di rendere edotti i terzi dell'esistenza della procedura liquidativa con mezzi idonei nota2.

Note

nota1

Ferri, Società (artt. 2247-2324), in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 285. Si è precisato che il criterio discretivo è la strumentalità dell'operazione non tanto intesa in senso giuridico quanto in senso economico: Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 845.
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nota2

Cfr. invece Campobasso, Diritto commerciale. Diritto delle società, t. 2, Torino, 1997, p. 118.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2° edizione, Torino, II, 1992
  • FERRI, Società (artt. 2247-2324), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. dir. da Scialoja e Branca, 1981
  • GHIDINI, Società personali, Padova, 1972

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