La legge può non consentire il mutamento del soggetto attivo del diritto di credito
con riferimento alla natura del credito ovvero in relazione alla persona di soggetti che ricoprono particolari cariche.
L'art.
447 cod.civ. fa espresso divieto di cedere (o di compensare) il
credito alimentare nota1 proprio a causa della funzione che esso esercita: quella cioè di consentire all'alimentando di soddisfare le proprie esigenze fondamentali di vita. La regola peraltro sembra avere una portata limitata all'obbligazione alimentare che sorge per legge e non a quella convenzionalmente pattuita
nota2 (Cass. Civ. Sez. II,
10362/97).
Speciali divieti di cessione, ora previsti a pena della
nullità, ora a pena della semplice
annullabilità della relativa pattuizione sono prescritti rispettivamente dall'art.
1261 cod. civ. e dagli artt. artt.
323 e
378 cod. civ..
Occorre infine osservare che l'art.
1263 cod. civ. contempla il divieto di trasferire al cessionario, in difetto del consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno, prevedendo, in caso di dissenso, che il cedente rimanga custode del pegno
nota3.
Questa regola deve essere posta in relazione al principio di cui all'art.
2792 cod. civ. , che proibisce il subpegno. Qui si evidenzia un collegamento tra divieto di cessione del credito e subcontratto.
Note
nota1
Secondo la prevalente dottrina l'incedibilità degli alimenti riguarda il credito relativo alle prestazioni future, non anche quello relativo alle prestazione arretrate: Provera, Degli alimenti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, p. 158; Secco-Rebuttati, Degli alimenti, Milano, 1957, p. 447; Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 361. Si è tuttavia sostenuto (Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, p. 164) che sarebbero incedibili anche le somme scadute, almeno fino a quando non sia fornita la prova, anche presuntiva, a carico del cessionario, che quelle somme non svolgono più alcuna funzione alimentare.
top1nota2
Analogamente Vincenzi Amato, Degli alimenti, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p. 797.
top2nota3
In tal senso Rubino, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, in Tratt. dir. civ., dir. da Vassalli, vol. XIV, Torino, 1956, pp. 197 e ss.
top3Bibliografia
- AULETTA, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984
- BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
- PROVERA, Degli alimenti, Bologna - Roma , Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1972
- SECCO e REBUTTATI, Degli alimenti, Milano, 1957
Prassi collegate
- Quesito n. 138-2009/I, Riserva di usufrutto in favore del genitore sulle partecipazioni di srl in sede di costituzione
- Quesito n. 678-2009/C, Cessione di credito art. 117 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – fattispecie