Non tutti i crediti sono compensabili: l'art. 1246 cod.civ. riporta, a questo proposito, un elenco di crediti in relazione ai quali la compensazione non è consentita. Si tratta del credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato (art.
1168 cod.civ.)
nota1 ; di quello per la restituzione di cose depositate(Cass. Civ. Sez. I,
4071/95 ) o date in comodato (artt.
1768 e
1803 cod.civ.)
nota2 ; del credito dichiarato impignorabile (es.: le somme da versarsi al contraente o al beneficiario di un'assicurazione sulla vita: art.
1923 cod.civ.); di altri divieti previsti dalla legge. Sotto questo profilo si pensi ad esempio all'obbligazione alimentare.
Il n.4 della norma in esame prevede inoltre l'incompensabilità quale conseguenza della
rinunzia alla compensazione effettuata preventivamente dal debitore. Si tratta, più che di un divieto, di una rinunzia ad un diritto
nota3: il soggetto che l'ha posta in essere non potrà eccepire la compensazione, mentre colui che è ad un tempo creditore e debitore nei confronti del primo potrà al contrario giovarsene
nota4. Sono i divieti in esame applicabili ad ogni specie di compensazione? Secondo l'opinione prevalente
nota5 essi potrebbero infatti essere superati dalla volontà privata. La compensazione volontaria dovrebbe dunque poter comunque esplicare in tal senso la propria operatività, con l'eccezione relativa al credito alimentare
nota6 (ma non a quello relativo al mantenimento: cfr. Cass. Civ. Sez. III,
6519/96 ) di cui all'articolo
447 cod.civ..
Occorre da ultimo fare cenno ad un particolare problema:
se cioè sia ammissibile dar corso ad un'operazione di aumento di capitale per il tramite della compensazione tra debito della società dei confronti del socio (es.: per finanziamento infruttifero)
e debito del socio sorgente proprio in esito alla assunzione della deliberazione di aumento a titolo di sottoscrizione della parte di capitale aumentato. Alla questione è stata data una risposta affermativa (Cass. Civ. Sez. I,
4236/98 ; Cass. Civ. Sez. I,
936/96 ).
Note
nota1
L'impossibilità di effettuare la compensazione in questa ipotesi è stata individuata nella reazione sanzionatoria a fronte del comportamento antigiuridico dello spoliator, che si ritiene debba essere estesa alla aestimatio che quest'ultimo deve corrispondere allo spoliatus in sostituzione della res : cfr. Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 336; Schlesinger, voce Compensazione (dir.civ.), in N.sso Dig.it., vol. III, 1959, p. 728; Giuliano, La compensazione con particolare riguardo alle procedure concorsuali, Milano, 1955, p. 24.
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La ratio di questo divieto risiede in ragioni di equità, poichè si violerebbe il principio dell'affidamento se chi ha ricevuto un bene da custodire se ne potesse servire per offrirlo in compensazione all'altra parte: Ragusa-Maggiore, voce Compensazione (dir.civ.), in Enc.dir., vol. VIII, 1961, p. 27.
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Analogamente Schlesinger, cit., p. 729, il quale parla di un "atto volontario di disposizione, lecito e produttivo di effetti".
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Perlingieri, cit., p. 348 e ss..
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Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 509 e ss.; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 709, Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica- Zatti, Milano, 1991, p. 723.
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In tal senso De Lorenzi, voce Compensazione, in Dig.disc.priv., vol. III, Torino, 1988, p. 76; Zuddas, voce Compensazione, in Enc.giur. Treccani, vol. VII, Roma, 1988, p. 5; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli , Istituzioni di diritto civile, vol. III, Genova, 1980, p. 177.
top6Bibliografia
- DE LORENZI, Compensazione, Torino, Dig. Disc. Priv., 1988
- GIULIANO, La compensazione con particolare riguardo alle procedure concorsuali, Milano, 1955
- PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
- RAGUSA-MAGGIORE, Compensazione, Enc.dir., VIII, 1961
- SCHLESINGER, Compensazione (dir. civ.), N.mo Dig. it.
- ZUDDAS, Compensazione, Roma, Enc.giur. Treccani, VII, 1988