Distinzione tra disposizioni a titolo particolare e disposizioni a titolo universale



Ai sensi del I comma dell'art.588 cod. civ. le disposizioni testamentarie sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede nell'ipotesi in cui comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Ciò indipendentemente dalle modalità espressive utilizzate dal testatore. Negli altri casi le disposizioni sono a titolo particolare, attribuendo la qualità di legatario.

Apparentemente la distinzione tra istituzione d'erede e lascito a titolo di legato apparirebbe agevole. In effetti il tema costituisce una tra le questioni interpretative spesso più spinose nell'ambito dell'ermeneutica testamentaria nota1 . La disamina che condurremo sul punto si articola da un lato sulla messa a fuoco del concetto di disposizione a titolo universale e disposizione a titolo particolare e sulla divergente disciplina, dall'altro sull'approfondimento del significato dell'attribuzione da parte del testatore di singoli cespiti ereditari (ciò che può importare istituzione d'erede ex re certa : II comma art. 588 cod. civ. ) ovvero dell'usufrutto su tutti o su una parte dei beni dell'asse.

Note

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Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol. XII, t.1, Torino, 1977, p. 50.
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Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977

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