Distinzione tra commissione, mediazione, contratto di agenzia, altre figure affini



La commissione (art.1731 cod.civ. ) costituisce una figura speciale di mandato senza rappresentanza, avente specificamente ad oggetto la conclusione di contratti di compravendita.

Nel contratto di agenzia invece "una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata" (art. 1742 cod.civ.).

Ai sensi dell'art. 1754 cod.civ. viene considerato mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, in difetto di qualsiasi vincolo di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza rispetto alle medesime.

E' chiaro da questi rapidi cenni definitori la delicatezza della distinzione tra le tre figure, il cui comune snodo concettuale è costituito dalla funzione di un soggetto che si pone come intermediario nel processo produttivo e distributivo di beni e di servizi.

Nel contratto di agenzia l'agente non conclude alcun contratto con il cliente, limitandosi, a differenza di quanto accade per il commissionario (il quale invece conclude direttamente l'accordo negoziale), a promuovere la conclusione dell'affare in un ambito localmente determinato. Il mediatore assume una peculiare posizione di spiccata autonomia, che vale a differenziarne la figura sia rispetto a quella dell'agente, talvolta vincolato al preponente da un rapporto qualificabile come parasubordinato, sia rispetto al commissionario, pur sempre mandatario rispetto al committente nota1. Inoltre il mediatore non conclude alcun contratto, dal momento che il suo ruolo naturale è soltanto quello di porre in contatto le parti che successivamente provvedono a concludere l'accordo in proprio. Egli non è vincolato a nessun ambito di zona (come invece accade per l'agente) nota2.

Queste nette differenze nella prassi possono anche attenuarsi. L'agente di commercio può essere dotato di poteri speciali, che gli consentono di concludere direttamente il contratto (c.d. agente rappresentante di commercio: art.1752 cod.civ.). Il mediatore può anche assumere la rappresentanza di una delle parti (art.1761 cod.civ.). L'agenzia si differenzia comunque dal mandato (art.1703 cod.civ. ), a tacer del necessario ambito locale di svolgimento dell'attività, anche in relazione alla stabilità dell'incarico conferito dal preponente, a fronte dell'ordinaria occasionalità di quello conferito dal mandante nota3.

Da ultimo occorre mettere a fuoco la differenza tra le figure contrattuali evocate e il contratto atipico di procacciamento di affari. Esso corrisponde all'attività di un soggetto (il procacciatore) che raccoglie presso la clientela ordinazioni (da considerarsi in senso tecnico semplici proposte contrattuali), successivamente trasmettendole ad un altro soggetto (un'impresa, un produttore) che gli ha in precedenza affidato l'incarico di provvedere in tal senso. L'inquadramento di quest'ultimo è invero disputato, data l'affinità rispetto all'agenzia ed alla mediazione nota4nota4. Rispetto alla prima la differenza sarebbe costituita dal difetto del requisito della stabilità e dell'obbligo promozionale, rispetto alla seconda dall'assenza del requisito dell'imparzialità (Cass.Civ., Sez. II, 4327/2000) nota5.
In ogni caso si è reputato di poter applicare analogicamente alla figura in esame la disciplina del contratto di agenzia. Ben potrebbe pertanto sussistere un contratto di procacciamento d'affari con rappresentanza, in tal caso producendo l'attività del procacciatore effetti diretti nel patrimonio del preponente il cui nome sia stato speso dal primo (Cass. Civ., sez. III, 18736/2003).

Note

nota1

Giordano, Il contratto di agenzia, Bari, 1959, p.48. Si badi al fatto che il mediatore può ben essere dotato di poteri rappresentativi, permanendo tuttavia quell'assenza di obbligatorietà nella sua condotta che consente di distinguerne la figura rispetto a quello del mandatario (Cass. Civ. Sez. III, 24333/2008).
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nota2

Franceschelli, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1333. Si è inoltre sostenuto (Ghezzi, Il contratto di agenzia, in Comm.cod.civ, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.6) che l'agente promuove una attività intermediatrice per una generalità di contratti, mentre il mediatore si adopera solo per la conclusione di uno o più singoli affari. Da ciò emerge anche che mentre l'agenzia ha per oggetto una attività di cooperazione materiale, consistente nello svolgimento di un'attività preparatoria ed agevolatrice, diretta a far incontrare le parti interessati alla stipula dei contratti, la commissione invece, quale sottotipo del mandato, ha per oggetto il compimento di quegli atti giuridici, espressamente indicati dall'art.1731 cod.civ. (ovverosia l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente ed in nome del commissionario) (cfr. Baldassari, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, Aggiornamento 1991-2001, Torino, 2002, p.1195).
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nota3

In questo senso Baldassari, cit., p.1195.
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nota4

Secondo Saracini-Toffoletto, Il contratto di agenzia, in Comm.cod.civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1996, p.158, il procacciatore di affari dovrebbe infatti essere qualificato, a seconda dei casi concreti, o come un agente o come un mediatore. Prevale tuttavia la tesi dell'autonomia di siffatta figura contrattuale, rientrante nell'area della atipicità (Baldi, voce Agenzia, in Enc.giur.Treccani, p.47).
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nota5

Con l'ulteriore differenza che il procacciatore potrà pretendere la provvigione dalla parte dalla quale ha ricevuto l'incarico, mentre il mediatore dovrà rivolgersi ad entrambi i contraenti per i quali si è adoperato: De Luca, Cogliandro, D'Auria, Ronza, Dei singoli contratti, vol.II, Milano, 2002, p.228.
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Bibliografia

  • BALDASSARI, Aggiornamento 1991-2001, Torino, Comm. cod. civ. , 2002
  • BALDI, Agenzia, Enc.giur.Treccani,
  • DE LUCA COGLIANDRO D'AURIA RONZA, Dei singoli contratti, Milano, II, 2002
  • FRANCESCHELLI, Torino, Comm.cod.civ.Cendon, IV, 1999
  • GHEZZI, Il contratto di agenzia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1970
  • GIORDANO, Il contratto di agenzia, Bari, 1959
  • SARACINI TOFFOLETTO, Il contratto di agenzia, Milano, Comm.cod.civ.dir.da Schlesinger, 1996

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