Disposizioni Attuative Codice Civile art. 94


1. L'amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e puo' essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina.
2. L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove e' la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. L 'avvenuto deposito e' comunicato immediatamente alla societa'.
( I primi due commi sono stati cosi' sostituiti dall' art. 9 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
3. Il presidente del tribunale con decreto fissa l' udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all' amministratore.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 263, secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.

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