Disposizioni Attuative Codice Civile art. 83


Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell' articolo 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo articolo 1516:
1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;
2) i mediatori in merci iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le merci e le derrate.
La vendita all' incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.
Il verbale d' incanto è depositato nella cancelleria della pretura del luogo in cui si è proceduto alla vendita.
Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte richiedente e l' altro, vistato da questa, è conservato dalla persona che ha eseguito l' incarico.
Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l' incarico è stato eseguito.

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