Disposizioni Attuative Codice Civile art. 70



1. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice.
(Articolo sostituito dall’art. 24, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima legge n. 220/2012. Successivamente, il presente articolo è stato così modificato dall’art. 1, comma 9, lett. e), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9)

[Testo previgente, il nuovo testo è in vigore dal 17 giugno 2013:

1. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a euro 0,052. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. ]

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