Disposizioni Attuative Codice Civile art. 44


1. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario.
(Articolo così sostituito dall'art. 12, L. 9 gennaio 2004, n. 6)

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