Disposizioni Attuative Codice Civile art. 41


1. I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica.
(Articolo così sostituito, prima, dall'art. 222, L. 19 maggio 1975, n. 151, e poi dall'art. 151, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51)

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