Disposizioni Attuative Codice Civile art. 33


1. Nel caso previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.
(Articolo così sostituito dall'art. 214, L. 19 maggio 1975, n. 151)

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