Disposizioni Attuative Codice Civile art. 25


abrogato
[1. Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto.
2. Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del presidente della Repubblica, è sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.
3. L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica].
(Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

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