Disposizioni Attuative Codice Civile art. 24


abrogato
[1. Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica.
2. Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta di iscrizione].
(Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

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