Disposizioni Attuative Codice Civile art. 223-quater


1. Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione e' stato consegnato al notaio.
2. L'autorita' competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma e' altresi' legittimata, qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidita', a proporre istanza per la cancellazione della societa' medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la societa', in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell'istanza si applica l'articolo 2332 del codice.
(art. aggiunto dall' art.9 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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