Disposizioni Attuative Codice Civile art. 223-octies


1. La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile e' consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalita', di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtu' di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtu' di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione e' consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.
2. La trasformazione di cui al primo comma non e' consentita alle fondazioni bancarie.
(art. aggiunto dall' art.9 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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