Disposizioni Attuative Codice Civile art. 22


abrogato
[1. Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale].
(Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

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