Disposizioni Attuative Codice Civile art. 213


Salvo contraria disposizione dell' atto costitutivo o dello statuto, la durata dell' ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno dell' entrata in vigore del codice resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945<1>. Gli amministratori in carica a questa data decadono dall' ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione del secondo comma dell' articolo 2385 del codice

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disposizioni Attuative Codice Civile art. 213"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti